EMERGENZA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE NUOVE ZONE ROSSE E ARANCIONI – ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 10 NOVEMBRE 2020 – FAQ GOVERNO
Si fa seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia n. 37/2020 del 07/11/2020), per informare che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre scorso, l’Ordinanza del Ministero della Salute 10 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con tale Ordinanza è stata estesa l’applicazione delle misure restrittive previste dal DPCM 3 novembre 2020 per le zone caratterizzate da un livello di rischio “alto” e da uno scenario di elevata gravità (c.d. zona arancione), anche alle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria.
Inoltre, è stata estesa l’applicazione delle misure previste dal DPCM citato per le zone caratterizzate da un livello di rischio “alto” e da uno scenario di massima gravità (c.d. zona rossa), anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
Si informa inoltre che, sul sito del Governo sono disponibili le FAQ relative alle specifiche disposizioni introdotte nelle tre diverse aree (gialla, arancione e rossa).
In particolare, accedendo al suddetto link e cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle aree di interesse, volte a fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:
- zone interessate dal Decreto;
- pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive;
- eventi, cerimonie e riunioni;
- spostamenti;
- attività produttive, professionali e servizi.
Con specifico riferimento agli spostamenti, si riporta in allegato una sintesi delle FAQ di maggiore interesse, che sarà aggiornata anche a seguito di eventuali successive integrazioni.
In particolare, per quanto riguarda il significato di “comprovate esigenze lavorative” è stato confermato, per tutte le zone, che “è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione […] o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni”.
In merito, poi, all’utilizzo dell’automobile con persone non conviventi, è stato chiarito, con riferimento a tutte e tre le aree, che è consentito, “purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.
Si allega, per opportuna informativa, una sintesi delle FAQ di maggiore interesse aggiornata alla luce delle novità suddette, predisposta da ANCE.
Allegato:
FAQ GOVERNO_ALLEGATOrev 11112020
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