DPCM 10 APRILE 2020- INDICAZIONI PER LE IMPRESE EDILI
PRIME INDICAZIONI
Con D.P.C.M. 10 aprile 2020 è stata prorogata fino al 3 maggio p.v. l’efficacia delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 già vigenti alla data del 10 aprile u.s.
Dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1° aprile 2020.
Inoltre, in Regione Lombardia, il richiamato Dpcm 10 aprile è integrato dall’Ordinanza n.528 del 11/4/2020.
Da tale quadro normativo emerge con assunta chiarezza che:
- È disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate all’allegato 3 del provvedimento.
Tra queste sono indicate quelle relative ai seguenti codici, le cui attività sono quindi permesse:
- 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.01 e 42.99.09 le cui attività sono sospese);
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
Si noti che il codice 42.91, inerente la costruzione di opere idrauliche, prima escluso, è stato attivato.
- Sono consentite, oltre le attività richiamate, quelle attività non rientranti nei codici Ateco contemplati dal DPCM ma che sono che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che rientrano nel predetto elenco di codici (allegato 3 del DPCM in oggetto).
Tali attività potranno proseguire/iniziare previa comunicazione al Prefetto attraverso il relativo modulo.
COMUNICAZIONE AL PREFETTO
Si ritiene quindi che l’impresa in possesso dei codici Ateco attivi non debba fare comunicazione al Prefetto se va a svolgere attività inerenti allo stesso Ateco attivo.
In merito alla prefettura a cui scrivere, il DPCM riporta tale dicitura: “previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva”.
Nel caso del cantiere edile, qualora lo stesso sia fuori dalla provincia della sede dell’azienda, si consiglia di scrivere sia al Prefetto ove ha sede l’azienda che a quello ove ha sede il cantiere.
Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le già menzionate attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni del DPCM.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa, senza quindi attendere alcuna risposta dal Prefetto.
ATTIVITÀ CONSENTITE
Di seguito si pubblica una tabella aggiornata con alcuni degli Ateco attivi, di interesse alle imprese edili:
42 | INGEGNERIA CIVILE |
42.1 | COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE |
42.11 | Costruzione di strade e autostrade |
42.12 | Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
42.13 | Costruzione di ponti e gallerie |
42.2 | COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ |
42.21 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.22 | Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni |
42.9 | COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE |
42.91 | Costruzione di opere idrauliche |
43 | DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE |
43.2 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE |
43.21 | Installazione di impianti elettrici |
43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.03 | Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria |
43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) |
43.22.04 | Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.05 | Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.29 | Altri lavori di costruzione e installazione |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione nca |
Si ricorda che le attività sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
IL REGIME SANZIONATORIO
In merito alle sanzioni sul sito del Governo. Sono così riassunte:
Dal 26 marzo, con l’entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.
Dunque, dichiarare alla Prefettura un fatto non corrispondente al vero (dichiarare che si dà avvio ad un’attività perché si rientra in una casistica autorizzata quando ciò non corrisponde a verità) espone a sanzioni penali.
Viene quindi sconsigliato vivamente di avviare un lavoro ritenuto non necessario e urgente, soprattutto, senza la richiesta esplicita fatta via Pec dal committente, che si deve assumere in prima persona la responsabilità per dell’ordine di un intervento da Lui ritenuto necessario e urgente. Il rischio è penale per tutti i Datori di Lavoro, così come definito dal DPCM del 10 Aprile 2020 e dal D.L. 25 marzo 2020 n.19 nel caso di false dichiarazioni.
IN CANTIERE – PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Tale protocollo deve essere recepito dall’impresa assieme a delle linee guida operative che ne permettano l’applicazione in funzione dell’azienda stessa.
Le procedure riportano, per esempio, le istruzioni operative per i trasporti, per tutte le lavorazioni, per l’utilizzo delle mascherine antivirus, per la misurazione della temperatura corporea del personale da registrare su apposita modulistica, per le procedure di distanziamento tra gli operatori, per le modalità operative riguardanti la disinfezione di tutti gli strumenti di lavoro, degli automezzi e dei luoghi di lavoro, per la cartellonistica predisposta dagli organismi bilaterali del settore delle costruzioni nazionali e di conseguenza per la necessaria integrazione del P.o.s. in relazione al rischio epidemico.
Indicazioni più specifiche sono disponibili nella seguente notizia:
NEI LOCALI AZIENDALI
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché’ la ricezione in magazzino di beni e forniture.
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