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05.06.2020 - lavori pubblici

DECRETO RILANCIO – SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE DI INADEMPIENZA FISCALE DA PARTE DELLE P.A. PRELIMINARI AI PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000,00 EURO

Si informa che l’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, il “Decreto Rilancio” prevede una importante novità, relativa ai pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche.

Si prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

Come ben noto le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .

L’articolo 153 del Decreto Rilancio prevede al comma 1:

  1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente  della  riscossione non ha  notificato  l’ordine di  versamento  previsto  dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a  prevalente partecipazione  pubblica,  procedono al  pagamento  a   favore   del beneficiario.

Le stazioni appaltanti pubbliche possono procedere ai pagamenti a favore dei fornitori “saltando” uno dei tradizionali controlli. Importante infine segnalare come le verifiche eventualmente già effettuate risultino senza alcun effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

 

 


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