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07.04.2020 - tributi

DECRETO LIQUIDITÀ – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER APRILE E MAGGIO 2020

Il decreto Liquidità, approvato dal Consiglio dei Ministro del 6 aprile, ha previsto la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL.

In particolare, la sospensione viene riconosciuta a tutti i contribuenti:
■ con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, a condizione di aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%;
■ con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro a condizione di aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno del 50%.
La diminuzione dei ricavi o dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020 deve essere calcolata rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per le zone più colpite, fra le quali figura Brescia, oltre a Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%.

Si riporta di seguito una prima nota di approfondimento delle principali novità.

 

Contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

► con ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);

► che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019,

sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:

■ ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;

■ IVA;

■ contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.

 

Contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

► con ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);

► che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019,

sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:

■ ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;

■ IVA;

■ contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.

 

Altri soggetti

Pe chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente e più precisamente, per i settori maggiormente colpiti, sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

 

Termine di pagamento dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro

Viene prorogata fino al 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, la possibilità di non assoggettare i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 alle ritenute d’acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che questi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Calcolo degli acconti di giugno – Metodo previsionale

Soltanto per il periodo d’imposta 2020, non trovano applicazione sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti d’imposta IRPEF, IRES e IRAP, a seguito dell’applicazione degli stessi col metodo previsionale, a condizione però che in caso di insufficiente versamento, l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

 

Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020

I versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA), di cui all’art. 60 del D.L. n. 18/2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Si ricorda che, in base all’art. 60 del decreto Cura Italia, per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Pertanto, chi non li ha effettuati entro tale data, potrà effettuarli entro il 16 aprile 2020, senza essere sanzionato.

 

Altre misure per le imprese

Si segnalano, infine, le altre seguenti misure:

■ estensione del credito d’imposta del 50%, già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

■ proroga dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020;

■ versamento dell’imposta di Bollo sulle fatture elettroniche. Se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio 2020), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre (entro il 20 ottobre 2020);

■ mancata effettuazione dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) erano slittati al 20 marzo 2020. Non saranno applicate sanzioni purché i pagamenti vengano effettuati entro il 16 aprile 2020;

■ termini per la richiesta dei benefici prima casa. Viene sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 l’obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi;

■ CAF. I contribuenti potranno inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.


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