DECRETO LIQUIDITÀ – PROROGA DEI CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE (DURF) PREVISTI PER LA DISCIPLINA SUGLI APPALTI E SUBAPPALTI
(Fonte Assonime)
L’art. 23 del decreto-legge n. 23 del 2020 interviene sulla nuova disciplina delle ritenute negli appalti (recata dall’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 241 del 1997) per prorogare al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. DURF) emessi, entro il 29 febbraio 2020, dagli uffici dell’Agenzia delle entrate (o dalle Direzioni regionali competenti per i grandi contribuenti, cioè per le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro).
Si ricorda che tali certificati, emessi su richiesta delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, consentono a queste stesse imprese di sottrarsi alla disciplina in tema di contrasto per l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali prevista dal citato art. 17-bis, evitando tutti i complessi adempimenti dalla stessa imposti.
Per ottenere i certificati di regolarità fiscale da allegare ai committenti, le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie devono dimostrare la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di versamento delle ritenute, dei seguenti quattro requisiti:
a) essere in attività da almeno 3 anni;
b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi (imposte sui redditi, Iva, Irap e sostituti d’imposta);
c) aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non superiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
d) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Con la proroga espressa al 30 giugno 2020 della validità di tutti i certificati già emessi entro la fine di febbraio di quest’anno, alle imprese viene consentito, in questo periodo di emergenza epidemiologica, di evitare l’accesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate per ottenere il rilascio “fisico” del certificato, nelle more di una gestione digitale della procedura certificativa.
Peraltro, l’art. 17-bis, comma 6, già prevede espressamente che i suddetti certificati abbiano validità di 4 mesi dalla data del rilascio (anche se operativamente era sorto il dubbio – visto in particolare l’ultimo dei ricordati requisiti per il rilascio – che i certificati potessero in realtà essere richiesti ed emessi su base mensile).
I certificati emessi nel mese di febbraio hanno comunque, per legge, validità di 4 mesi e sono validi fino al mese di giugno (forse non fino al giorno 30); in sostanza la proroga disposta dall’art. 23 del nuovo decreto-legge si limita a estendere di qualche giorno la validità dei certificati già rilasciati nel mese di febbraio.
Resta inoltre in bilico la situazione delle imprese appaltatrici che non avessero ancora chiesto od ottenuto nel mese di febbraio la suddetta certificazione e che si trovino adesso in difficoltà a farlo per la sospensione dell’attività degli uffici, in assenza di una procedura certificativa gestita telematicamente. Queste imprese rischiano di rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis e, con loro, rischiano di essere ricondotti nello stesso ambito anche i loro committenti, posto che, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 2020 (par. 1.9) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 prevista dagli artt. 61 art. 62 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) riguarda rispettivamente le seguenti determinate categorie di soggetti:
a) i soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
b) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);
c) i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto).
Ad avviso dell’Agenzia “Solo per queste categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato. In tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del decreto.”
Ne consegue che le imprese appaltatrici che non beneficino della sospensione dei versamenti perché non rientranti nelle suddette categorie, restano tenute al versamento delle ritenute; inoltre, in assenza del DURF, le stesse imprese non potranno avvalersi della compensazione e sui suddetti versamenti di ritenute resteranno fermi gli obblighi di controllo dei committenti.
Sarebbe stato certamente preferibile, anche in considerazione del diversificato ambito applicativo e temporale delle sospensioni previste dal decreto “Cura Italia” per le diverse categorie di contribuenti, ritenere tout court sospesa l’applicazione dell’intera normativa in tema di controlli delle ritenute negli appalti (come peraltro già indicato da Assonime) per evitare alle imprese, in questa delicata fase economica, ogni ulteriore complicazione operativa e gestionale.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941