DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA” – AMMORTIZZATORI SOCIALI – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – OBBLIGO DI INFORMATIVA SINDACALE – POSIZIONE DI ANCE LOMBARDIA
Con riferimento alla nostra circolare del 17 marzo scorso, con cui abbiamo diramato un primo commento alle misure decise dal Governo a sostegno delle imprese, segnaliamo come il Decreto in commento introduca all’art. 19 una fattispecie di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria specifica per l’emergenza CoVid19, con molteplici aspetti derogatori rispetto alla normativa generale normalmente disciplinata dal D. Lgs. 148/2015.
La questione che pare, nell’immediato, di maggior criticità per le imprese edili attiene alla formulazione del secondo comma dell’art. 19 del predetto Decreto, il quale dispone che “i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.
In ordine a siffatta disposizione ANCE Lombardia rileva quanto segue.
Al fine di poter dare un’interpretazione coerente con la lettera della norma e con lo spirito di semplificazione in essa contenuto, l’assunto “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva” deve riferirsi esclusivamente, ad avviso dell’ANCE lombarda, all’assegno ordinario.
Una diversa interpretazione, che riferisse l’adempimento anche alla CIGO, non potrebbe sussistere a meno di svuotare completamente di significato il primo periodo della disposizione in parola, il quale dispone, come si è visto, la dispensa dall’osservanza dell’art. 14 del D.Lgs.148/2015, specificamente dedicato all’informazione e alla consultazione sindacale.
Ad ulteriore conferma di ciò, vi è anche da considerare come la locuzione oggetto di interpretazione sia posta immediatamente dopo l’inciso “assegno ordinario”.
In secondo luogo, dal punto di vista della ratio legis, è del tutto evidente, secondo ANCE Lombardia, che la disposizione in esame non risulta affatto applicabile alle imprese dell’industria e dell’artigianato edile.
Poiché la disciplina prevista dal Decreto Legge cd. “Cura Italia” introduce una fattispecie speciale, improntata alla semplificazione procedurale e alla deroga da numerosi adempimenti, sarebbe quantomai in contrasto con lo spirito della norma, oltre che con qualsiasi assunto logico, la previsione di un onere di effettuazione della procedura sindacale preventiva nell’ipotesi, di ricorso alla CIGO per la causale connessa all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.
Come noto, infatti, il comma 5 del già citato art. 14 del D.Lgs 148/2015 dispone che “per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del D. Lvo 148/2015 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative”.
In altri termini, risulta quantomeno strano che per la causali classiche di ricorso alla CIGO le imprese edili non siano richieste dell’informativa sindacale, salvo nell’ipotesi del tutto particolare della richiesta di proroga del trattamento, e che le stesse ne siano gravate in una situazione straordinaria ed emergenziale.
Ciononostante, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, cui subordiniamo le valutazioni definitive da svolgere con le imprese interessate, rappresentiamo come la delicatezza e l’inutile complessità del testo normativo consiglino l’assistenza del Servizio Sindacale di ANCE, cui le imprese sono fin d’ora invitate a rivolgersi per confrontarsi sulla singola situazione aziendale.
Al riguardo, vale, ovviamente, la riserva circa la diffusione dei citati chiarimenti interpretativi, non appena gli stessi verranno diramati dagli Uffici ministeriali o dall’INPS.
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