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08.03.2020 - lavoro

CORONAVIRUS: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL DPCM 8 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio in Lombardia

Nella nottata dell’8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM 8 marzo 2020 che all’articolo 1, comma a) dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Allo scopo di fornire alcune prime indicazioni operative, in attesa delle Linee guida interpretative che il Ministero degli Interni si appresta a diffondere, riteniamo opportuno sviluppare alcuni passaggi del provvedimento, alla luce di quanto raccolto dal sistema associativo e confederale, in queste ore.
In particolare, parrebbe che il DPCM non determini il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci, da e per la Lombardia.
Gli spostamenti casa-lavoro, all’interno del territorio regionale, saranno consentiti per comprovate esigenze lavorative. Nel termine “comprovate” riteniamo si intendano attività non ovviabili ricorrendo a lavoro agile e che richiedano la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in questo caso, con l’adozione da parte delle imprese delle misure di cautela e prevenzione. Laddove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, si raccomanda, in ogni caso, di favorire la fruizione dei congedi ordinari e delle ferie.
Per quanto concerne la circolazione delle merci è in ogni caso opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori quali, ad esempio:

  • gli autisti non possono scendere dai mezzi e devono essere muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.;
  • se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro);
  • gestione telematica della documentazione di trasporto.

Con riferimento alle attività delle imprese di costruzione, riteniamo che una corretta declinazione di quanto contenuto nel DPCM possa essere la seguente:

  • per il personale impiegato nei cantieri sarà possibile spostarsi all’interno della zona regionale per percorsi casa-azienda-cantiere-azienda-casa;
  • per il personale non di cantiere, si ricorda che il DPCM raccomanda, ove possibile, di promuovere il lavoro agile oppure di favorire la fruizione dei congedi ordinari e delle ferie;
  • è possibile ricevere nei cantieri forniture provenienti sia dall’interno della Lombardia che dall’esterno, purché siano adottate le procedure di prevenzione e di cautela di cui sopra.

In attesa delle indicazioni ministeriali e regionali, al fine di comprovare le esigenze lavorative, si suggerisce ai datori di lavoro di certificare la necessità delle maestranze, a tutti i livelli, di recarsi presso i cantieri e le sedi di lavoro.
Nelle prossime ore, anche su questo punto, saranno fornite le necessarie indicazioni operative, assieme agli opportuni chiarimenti relativamente ai cantieri delle imprese lombarde, situati fuori dalla Lombardia.
Si allega il testo del DPCM 8 marzo 2020.

 

Allegato: DPCM_20200308

 


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