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12.06.2020 - lavori pubblici

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE SCUOLA – ANCE COMMENTA LE POSSIBILI RICADUTE DI TALE PROVVEDIMENTO SUGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Si pubblica di seguito il commento di Ance relativo alla conversione del Decreto Legge “Scuola”, con evidenza delle possibili criticità che tale provvedimento potrebbe avere su futuri interventi legati alle infrastrutture scolastiche, data la nomina di figure commissariali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. Ance ha già presentato tali criticità alle sedi istituzionali di riferimento legata ad una richiesta di modifica di tali previsioni.

Di seguito il testo del commento Ance.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 6 giugno 2020, n. 41, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

In sede di conversione del decreto legge in Parlamento, è stato introdotto nel testo il nuovo articolo 7-ter, contenente “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

La previsione in commento istituisce figure commissariali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

Essa, infatti, stabilisce che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Si tratta dei Commissari straordinari istituiti dal decreto “Sblocca cantieri”, cui sono attribuiti ampi poteri per la realizzazione di opere di interesse prioritario.

In particolare, per quanto attiene fasi autorizzative “a monte” della gara, essi provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, in raccordo con i Provveditorati interregionali alle OOPP.

In tal caso, l’approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale – i cui termini pero sono dimezzati – e tutela di beni culturali e paesaggistici – per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

AI fini dell’ esecuzione degli interventi, inoltre, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Ai Commissari straordinari per l’edilizia scolastica, oltre ai suddetti poteri, il decreto in commento attribuisce quello di deroga alle seguenti disposizioni:

  1. a) articoli 32[1], commi 8, 9, 11 e 12, 33[2], comma 1, 37[3], 77[4], 78[5]e 95[6], comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  2. b) articolo 60[7]del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure per importi sino alle soglie comunitarie, di cui all’articolo 35, comma 1, (ossia per i lavori fino a euro 5.225.000) del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

Si prevede, altresì, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

La norma attribuisce ai sindaci ed ai presidenti diversi compiti; essi, infatti:
a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

La previsione, su cui Ance ha rilevato criticità durante i lavori parlamentari, potrebbe comportare, data l’ampiezza degli interventi e la loro diffusione sul territorio, il commissariamento di gran parte delle opere infrastrutturali di edilizia scolastica italiane, e la conseguente capillare mancata applicazione della normativa che regola le procedure ad evidenza pubblica, con inevitabili conseguenze negative sul piano della concorrenza.

In allegato, il testo del Decreto legge coordinato con la legge di conversione.

[1] Art. 32, Fasi delle procedure di affidamento

  1. 8.  Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
  2. 9.  Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
  3. 11.  Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
  4. 12.  L’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti è condizione sospensiva del contratto.

[2] Art. 33, Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

  1. 1. Approvazione della proposta di aggiudicazione.

[3] Art. 37, Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

[4] Art. 77, Commissione giudicatrice

[5] Art. 78, Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

[6] Art. 95, Criteri di aggiudicazione dell’appalto

  1. 3. contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

[7] Art. 60, Procedura aperta

 

Allegato:
Testo coordinato DL Scuola

 


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