CONTRATTI PUBBLICI – LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA NON PUÒ ESSERE AFFIDATA AD AMMINISTRAZIONE DIVERSA DA QUELLA CHE HA SVOLTO IL PROCEDIMENTO DI GARA
(Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777)
Non esiste (..) alcuna norma che obblighi l’affidamento ad un’Amministrazione diversa o che renda necessaria la rinnovazione di una fase del procedimento di evidenza pubblica, a seguito ad un annullamento giurisdizionale, ad organo diverso della stessa Amministrazione. La valutazione complessiva di congruità dell’offerta è affidata alla Stazione appaltante (…) Tale attività non potrebbe infatti essere affidata ad Amministrazione diversa da quella che ha svolto il procedimento di gara né essere assegnata ad una Commissione esaminatrice in rinnovata composizione (in tal senso Cons. Stato, V, 4 novembre 2019, n. 7495; V, 5 marzo 2019, n. 1512). (…) Di regola, salve disposizioni speciali, la rinnovazione dell’attività, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti, non deve essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio dedotto non riguardi proprio la composizione della Commissione.
Tale principio generale risulta poi confermato, in materia di pubbliche gare, dal dato normativo: l’art. 77, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrente, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”
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