CONTRATTI PUBBLICI – IL SOCCORSO ISTRUTTORIO HA LA FINALITÀ DI CONSENTIRE L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ PRODOTTA IN GARA
(Consiglio di Stato sez. III, 26 giugno 2020, n. 4103)
Per il tenore letterale dell’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219 nonché la delibera n. 54 del 1° febbraio 2017 dell’ANAC), con la conseguenza che è pacificamente ammissibile, nei termini appena delineati, il soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di ordine speciale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351).
In allegato:
Consiglio di Stato sez. III, 26 giugno 2020, n. 4103
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