CONTRATTI INTERNAZIONALI – ATTESTAZIONE DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI SUSSISTENZA DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE PER COVID-19
Il Ministero dello Sviluppo economico ha assegnato alle Camere di commercio il compito di attestare la causa di forza maggiore in caso di ritardi nelle consegne internazionali, tutelando in questo modo le imprese alle quali oggi l’emergenza sanitaria non consente di rispettare i contratti di fornitura nei confronti di clienti esteri.
Le clausole presenti in molti contratti di fornitura stipulati con l’estero comportano infatti la necessità di produrre una specifica attestazione per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni. L’obiettivo del MISE è quello di prevenire danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi già sostenuti.
Le imprese richiedenti dovranno previamente dichiarare alla Camera di commercio di non aver potuto assolvere nei tempi previsti gli obblighi contrattuali internazionali assunti, con conseguente esonero della responsabilità da inadempimento che verrà invocato verso il contraente estero, proprio a seguito delle restrizioni imposte dall’autorità governativa Italiana, per motivi dunque imprevedibili ed indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Di questa previa dichiarazione dell’impresa, rilasciata sotto esclusiva responsabilità dell’impresa stessa, verrà puntualmente dato atto nella dichiarazione della Camera di Commercio.
Al link seguente è consultabile la circolare del Mise del 25 marzo https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-marzo-2020-attestazione-covid.pdf mentre al seguente link è possibile individuare le specifiche istruzioni per le modalità di richiesta alla Camera di Commercio di Brescia http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=677
A questo proposito, tenuto conto che l’attuale periodo decorrente dal 23 marzo e con termine al 13 aprile 2020 per la vigenza delle misure restrittive adottate con il DPCM 1° aprile 2020 potrebbe essere prorogato, occorrerà che la dichiarazione sia opportunamente completata con eventuali provvedimenti sopravvenuti di proroga.
Si rammenta che detta attestazione rilasciata dalle Camere di Commercio ha un’utilità esclusiva per i contratti internazionali, vale a dirsi per quei contratti i cui contraenti sono stabiliti in Paesi diversi, non anche per i contratti inerenti il nostro mercato interno.
Per le conseguenze contrattuali dell’invocazione della causa di forza maggiore, verso il contraente estero, si rimanda ovviamente alla disciplina specifica contenuta nei singoli contratti internazionali in essere.
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