BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2020
(Agenzia delle Dogane, nota 96399/RU del 24/3/2020)
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del primo trimestre 2020.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020.
Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il 30 aprile 2020.
Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Si segnala che l’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 28154/2016 ha stabilito che l’installazione di sistemi per la riduzione del particolato (FAP) su autocarri di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 non comporta, limitatamente ai fini del rimborso accise sul gasolio, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore, nonostante sulla carta di circolazione sia stato riconosciuto il salto di classe “emissiva” ad Euro 3. Tali autocarri, pertanto, non potranno usufruire del credito di imposta sui carburanti.
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito.
Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
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