APPALTI PUBBLICI – È LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELL’IMPRESA CHE INSERISCE IL COSTO DELL’OFFERTA ECONOMICA NELL’OFFERTA TECNICA
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 ottobre 2020, n. 6308)
Il concorrente che inserisce nell’offerta tecnica dati relativi all’offerta economica deve essere escluso dalla gara. Lo impone il principio di segretezza delle offerte e il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e quella economica.
In questi termini, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con la quale il Tar Puglia aveva annullato il provvedimento con cui il responsabile del settore appalti e contratti della Provincia di Foggia aveva aggiudicato i lavori per la realizzazione dell’ “Opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico -ponte di via Cervaro-Vallecola San Lazzaro a un’impresa che aveva inserito nel computo metrico non estimativo i costi di una miglioria («sub criterio C1: impianto di monitoraggio delle strutture»), in violazione del disciplinare di gara che vietava la quotazione delle lavorazioni, pena la decurtazione del punteggio attribuito («Nella busta telematica “B – offerta tecnica” dev[e] essere contenut[o] a pena di esclusione [il] computo metrico non estimativo (senza prezzi e importi) contenente l’indicazione delle nuove voci di prezzo e relative quantità […] non saranno considerate valide le proposte […] in difformità; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a zero»).
L’impresa aggiudicataria aveva impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando che:
1) la presenza di alcune voci di prezzo nel computo metrico non estimativo delle migliorie non avrebbe consentito alla commissione di gara di conoscere l’entità del ribasso, né l’offerta economica;
2) il divieto di inserire i prezzi, posto tra parentesi, non sarebbe stata una «prescrizione importante» da comportare la comminatoria di una sanzione espulsiva;
3) il principio di segretezza opererebbe soltanto nell’ipotesi in cui «l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica rende possibile la ricostruzione dell’offerta economica nella sua interezza».
Argomentazioni che non hanno colto nel segno. L’Alto Collegio ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
– la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio, dimodoché è doverosa l’esclusione di un operatore economico che inserisca nell’offerta tecnica il computo metrico estimativo corredato dai relativi prezzi (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 13 e Tar Puglia, Bari, sentenza 2 settembre 2014, n. 1053), tant’è che la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate (ex multis, Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 21 novembre 2017, n. 5392; Sez. VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 5890);
– il divieto di commistione tra offerta economica è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, fermo restando che possono essere inclusi singoli elementi che non fanno parte dell’offerta economica, come i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire l’ offerta economica (Consiglio di Stato, Sez. V: sentenza 29 aprile 2020, n. 2732 e sentenza 24 gennaio 2019, n. 612);
– l’applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto, «con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta» (Consiglio di Stato, Sez. III: sentenza 3 aprile 2017 n. 1530 e sentenza 20 luglio 2016, n. 3287).
Principio, quest’ultimo, che il Tar Puglia ha correttamente applicato nel caso di specie, in quanto il prezzo indicato dall’offerta tecnica (euro 22.070,00) costituiva «un non trascurabile venti per cento dell’importo delle migliorie». Ciò a prescindere dal fatto che la stazione appaltante, in applicazione del disciplinare di gara, avrebbe dovuto attribuire un punteggio corrispondente a zero.
In allegato:
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 ottobre 2020, n. 6308
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