APPALTI PUBBLICI – CARATTERE FITTIZIO DEL TAGLIO DELLE ALI NEL PROCEDIMENTO DI CALCOLO PER INDIVIDUARE LE OFFERTE ANOMALE
(Tar Abruzzo, sez. I, 21 settembre 2020, n. 320)
Dopo le conformi pronunce dei TAR Catania, Piemonte e Toscana, anche il TAR Abruzzo ritiene che “il cd. “taglio delle ali” sia uno strumento aritmetico di carattere fittizio e adottato per ragioni di mero calcolo, ponendosi lo stesso nel ristretto ambito del sub-procedimento volto ad individuare la soglia di anomalia delle offerte”.
Il cd. “taglio delle ali”, difatti, mira “ad evitare condizionamenti delle medie, secondo un’operazione concepita dal legislatore solo come strumento di calcolo e, quindi, “virtuale”, con conseguente accantonamento temporaneo delle offerte che si collocano oltre la soglia di anomalia senza che la stessa possa comportare un’esclusione automatica dalla gara delle imprese che hanno presentato delle offerte che vanno a ricadere nella suddetta soglia” (in questi termini, cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 9 marzo 2020 n. 610; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 4 maggio 2020, n. 1626; Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, sentenza n. 611/ 2020).
In allegato:
Sentenza Tar Abruzzo 21_09_2020, n. 320
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