ANAC – ISCRIZIONI ALL’ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI ENTRO IL 15/11/2020 E RICHIESTA AL PARLAMENTO DI FISSARE PALETTI DI ISCRIZIONE PIÙ STRINGENTI
Anac ha riaperto nei giorni scorsi, con il comunicato del 07/10/2020, le iscrizioni all’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 2 del Dpcm 11 novembre 2014. Le iscrizioni sono aperte fino al 15/11/2020 presso l’Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti e devono rispettare i requisiti e le modalità operative della Delibera n. 764 del 7 ottobre u.s.
Si ricorda che il D. P.C.M. 11/11/2014 attua l’art. 9, del D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014) che prevede l’istituzione, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), dell’elenco dei “soggetti aggregatori”, di cui fanno parte:
– Consip S.p.A.;
– una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della L. 296/2006;
– altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza, i quali devono richiedere all’ANAC l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori.
Inoltre, contestualmente, Anac ha inviato un atto di segnalazione al Parlamento (n. 8/2020), il primo firmato dal nuovo presidente Giuseppe Busia.
Le norme, si legge nel provvedimento Anac, prevedono che “sia le città metropolitane sia le Province, nel caso in cui richiedano l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori possono far valere, ai fini del raggiungimento dei volumi di gara necessari per la “qualificazione”, gli appalti degli enti locali rientranti nell’area territoriale della stessa città metropolitana o della provincia, senza preoccupazione e/o limitazione alcuna nel caso che l’ente locale ricadente nell’area possa a sua volta essere aggregato ad altro soggetto aggregatore intermedio”, creando di fatto ” una potenziale duplicazione dei dati spendibili per la qualificazione all’elenco dei soggetti aggregatori”. E aprendo così le porte a stazioni appaltanti che in realtà non avrebbero i requisiti per farne parte.
“Se si consente di utilizzare ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori bandi di gara per i quali non si è svolta alcuna attività ovvero che non abbiano la benché minima attinenza alle categorie merceologiche di competenza dei soggetti aggregatori – sottolinea l’Autorità – , si tradisce la ratio della suddetta normativa, tesa a ridurre il più possibile i centri di spesa per favorire forme di centralizzazione e professionalizzazione delle strutture che si occupano di public procurement”.
La seconda criticità riguarda il fatto che le norme per l’iscrizione all’elenco in questo momento tengono conto solo del volume dei bandi pubblicati dalle varie stazioni appaltanti (si considerano i tre anni precedenti alla richiesta), senza preoccuparsi che poi effettivamente quelle gare si concludano positivamente e diano il via a una gestione attiva del contratto. Mentre solo una piccola parte di quelle gare arriva alla conclusione del percorso. “Dati empirici estratti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici – segnala ancora l’Anac – mostrano come nel triennio 2016-2018 l’ammontare dell’aggiudicato da parte dei soggetti aggregatori del comma 2 (province e città metropolitane) costituisca poco più del 30% per cento del bandito, pari a 237 milioni di euro, a fronte di un importo complessivo bandito di 773 milioni di euro”. “Va precisato – si legge ancora nel provvedimento – che la percentuale è certamente sottostimata per effetto dell’evasione o, più probabilmente, del ritardo nel rispetto degli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici”.
Di qui la duplice richiesta di aggiornare le norme di riferimento per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori (articolo 2 del Dpcm 11 novembre 2014) inserendo il valore “aggiudicato” e non di quello “bandito” per stimare i volumi delle gare gestite nel triennio precedente e considerando valide, ai fini dell’iscrizione ” solo le gare espletate in proprio e/o per delega dei soggetti ricadenti nel proprio ambito di competenza”.
In allegato:
Comunicato del Presidente 2020 del 7 ottobre 2020
Delibera n. 764 del 7 ottobre 2020
Atto segnalazione n 8 requisiti iscrizione elenco soggetti aggregatori
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