AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA PER LE WHITE LIST- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO ALLE PREFETTURE
Si informa che il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (noto come “Decreto Liquidità”) ha provveduto ad inserire nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, cioè delle White List.
Il “Decreto Liquidità” infatti nell’iter di conversione, si è arricchito di un articolo, l’articolo 4 bis, che ha introdotto alcune modifiche alle attività suddette.
In particolare:
– ha soppresso le lettere a) e b) e fatto confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);
– ha introdotto nuove attività a rischio, attraverso l’aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter) e l’ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).
Per quanto di nostro interesse, vengono abrogate le lettere a) e b) del comma 53, che trovano comunque una loro riproposizione nella nuova lettera : i-quater) del comma 53 , che comprende servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Non è nota la definizione precisa di “servizi ambientali”. Si auspica un provvedimento del legislatore per chiarire i contorni dei nuovi ambiti di intervento.
A seguito della novella normativa, si rende necessario aggiornare la modulistica. Pertanto il Ministero dell’Interno ha inviato la circolare in allegato alle Prefetture affinché provvedano in tal senso.
Il “nuovo” articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo la modifica del “Decreto Liquidità” risulta pertanto essere così articolato:
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) (abrogata);
b) (abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Si ricorda inoltre che il decreto Sblocca cantieri aveva temporaneamente sospeso l’articolo 105 comma 6 del Codice dei Contratti: fino al 31 dicembre 2020 è infatti in vigore la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
Con l’ampliamento delle attività potenzialmente soggette a rischio di infiltrazione mafiosa, dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (che ha determinato in fase di applicazione notevoli difficoltà) verrà amplificato, per cui occorrerà che il legislatore tenga ben presente la scadenza della proroga e intervenga a chiarire i contorni delle nuove attività coinvolte.
Allegato:
Circolare Ministero Interno alle Prefetture_28_luglio_2020
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