TRE TIPI DI INTERVENTO CHE PREVEDONO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CONTRO GLI ABUSI
Corte di Cassazione, sentenza n. 38611/2019
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che l’assenza di permesso nei casi di nuova costruzione e modifica del volume di un immobile, unitamente al cambio di destinazione d’uso, comporta sempre l’applicazione delle sanzioni contro gli abusi.
Il caso in esame riguarda le modifiche compiute da un privato ad una struttura edilizia che aveva assunto una nuova configurazione essendo stato trasformato, in assenza delle necessarie autorizzazioni, in un immobile ad uso ricettivo, rendendolo pertanto idoneo ad un uso turistico. Il manufatto abusivo veniva fatto oggetto di sequestro ed in seguito restituito alla disponibilità del proprietario sulla base di un provvedimento del Tribunale del riesame. Il Pm ricorreva per Cassazione al fine di ottenere il sequestro del manufatto abusivo.
La questione piuttosto rilevante riguarda i limiti e la tipologia degli interventi edilizi necessari per la configurazione dei reati previsto in tali casi.
Nella motivazione della sentenza i giudici della corte suprema di cassazione citano il Dpr 380/01 che richiede il rilascio di un permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei progetti, ovvero che comportino modifiche alla destinazione d uso ovvero che in particolari casi comportino la modifica della sagoma di un immobile» .
Pertanto secondo la disposizione sopra esposta, sono tre i tipi d’ intervento che possono essere definiti attività illecita nel caso in cui non venga richiesto il permesso di costruire. Si tratta, in particolare, della realizzazione di un nuovo edificio che si concretizza con la costruzione di un nuovo manufatto, della modifica della sua consistenza con l’assunzione di una maggiore volumetria e da ultimo di un cambio della sua destinazione d ‘uso.
Il caso oggetto della sentenza ricade nell’ ultima ipotesi prevista dalla norma, dato che l’utilizzo dell’immobile aveva subito un cambio di destinazione, portando alla realizzazione di un immobile ad uso turistico e ricettivo.
Il sequestro del manufatto, pertanto, era del tutto e per tutto lecito, in quanto emesso ai sensi della normativa che espressamente lo prevede in tali casi.
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