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22.02.2019 - tributi

SISMABONUS: AGEVOLATI ANCHE GLI IMMOBILI GIÀ RIPARATI CON I CONTRIBUTI POST SISMA DEL 2009

Agevolati con il Sismabonus anche i nuovi interventi antisismici eseguiti su immobili già oggetto di lavori di ripristino e riparazione, finanziati con i contributi pubblici concessi a seguito del terremoto verificatosi in Abruzzo nel 2009.
Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.61 del 19 febbraio 2019, a commento della disposizione prevista dalla legge di Bilancio 2017 (art.1, co.3, legge 232/2016), in base alla quale le detrazioni Irpef/Ires riconosciute per gli interventi di prevenzione sismica degli edifici esistenti (cd. Sismabonus) [1] “non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”.
In particolare, la questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di fruire del Sismabonus nell’ipotesi in cui gli interventi antisismici agevolati, consistenti anche nella demolizione e ricostruzione [2], riguardino immobili colpiti dal sisma del 2009, sui quali, all’epoca, sono stati eseguiti lavori di mera riparazione dei danni subiti, fruendo del contributo pubblico, senza alcun miglioramento della vulnerabilità sismica della struttura.
Sul punto, l’Agenzia richiama innanzitutto l’Ordinanza n.60 del 31 luglio 2018 che, relativamente al più recente terremoto del 2016-2017, ha espressamente riconosciuto che il divieto di cumulo, stabilito dalla richiamata norma della legge di Bilancio 2017, non fa comunque venir meno la compatibilità tra la detrazione fiscale ed i contributi pubblici per la ricostruzione privata, cosicché deve ammettersi la possibilità di fruire del Sismabonus sulle spese eccedenti l’ammontare del finanziamento pubblico ottenuto.
Come sostenuto dall’ANCE, la compatibilità tra i diversi benefici (detrazione d’imposta e contributi pubblici) trova ragione nel presupposto che essi vengono applicati su spese differenti. Difatti, in linea generale, il contributo pubblico copre gli interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio, mentre la detrazione d’imposta serve per la realizzazione di interventi ulteriori, che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione.
In questo senso, come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio in chiave antisismica (posta a fondamento della detrazione fiscale) non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione di immobili già colpiti dal terremoto, a maggior ragione se il contributo è stato erogato nel 2009-2010 per riparare i danni all’epoca causati dall’evento sismico.
Al di là del caso specifico affrontato nella Risposta in commento, si ritiene che, in tal modo, l’Agenzia abbia voluto generalizzare il principio di compatibilità disposto dalla citata Ordinanza n.60/2018, ogni volta in cui si sia in presenza di contributi pubblici, ancorché erogati per la ricostruzione/riparazione di immobili già danneggiati dal terremoto e sempreché le spese sostenute per la realizzazione degli interventi antisismici siano superiori all’ammontare del contributo ottenuto (la detrazione, infatti, deve essere calcolata solo sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, in quanto eccedenti l’importo del medesimo finanziamento pubblico).

Note:
[1] Di cui all’art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Si ricorda che gli interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, che integrino la qualifica di “ristrutturazione edilizia”, in base all’art.3, co.1, lett. d, del DPR 380/2001, sono stati già espressamente ammessi al Sismabonus dall’Agenzia delle Entrate, con la RM 34/E/2018 e con la più recente Risposta n.131/2018.

 

 


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