DALLA CASSAZIONE ALCUNE INDICAZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO
(sentenza della Corte di Cassazione n. 43422 del 23 ottobre 2019)
Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere realizzato presso il luogo in cui sono stati prodotti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43422 del 23 ottobre 2019.
In particolare, i giudici hanno evidenziato come il deposito temporaneo costituisca una “deroga” al generale principio in base al quale il deposito o lo stoccaggio dei rifiuti richieda una specifica autorizzazione, in via ordinaria o semplificata. Proprio in quanto si tratta di una deroga è perciò necessario, ad avviso dei giudici, che siano osservate tutte le condizioni appositamente previste dalla legge e in particolare quelle contenute nell’art. 183, comma 1 lett. bb). del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Si ricorda, al riguardo, che i rifiuti raggruppati nel deposito temporale devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti stessi:
■ con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
■ quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. Nel caso invece si tratti di terre e rocce da scavo, i quantitativi sono 4000 mc, di cui non devono essere classificati come pericolose più di 800 mc (art. 23 DPR 120/2017).
La Corte ha inoltre sottolineato come “in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria”, secondo un orientamento ormai consolidato (Corte di cassazione, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016; Corte di Cassazione, sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018).
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