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05.04.2019 - trasporti

REVISIONE MACCHINE OPERATRICI: NUOVO CALENDARIO PERIODICITÀ

Con Decreto Interministeriale 28/2/2019, n. 80 in attesa di pubblicazione, sono state modificate le scadenze previste dal Decreto Interministeriale del 20/5/2015 per quanto riguarda la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici prevista dagli articoli 111 e 114 del Codice della Strada.
In particolare, per le macchine operatrici il DI 20/5/2015 prima delle modifiche (come detto ancora non in vigore) si limitava a precisare che la revisione doveva essere effettuata con cadenza quinquennale a far data dal 31/12/2018 senza ulteriori specificazioni in merito alla periodicità legata all’immatricolazione del mezzo.
Nel dettaglio, anche alla luce delle modifiche, la disciplina prevede:

► la revisione generale obbligatoria ogni 5 anni secondo il nuovo prospetto temporale per le seguenti macchine operatici immatricolate ai sensi dell’art. 114 comma 2 del codice della strada:

  1. a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2. b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Macchine agricole e macchine operatrici/Tempi

■ Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 – Revisione entro il 30 giugno 2021

■ Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 – Revisione entro il 30 giugno 2022

■ Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 – Revisione entro il 30 giugno 2023

■ Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 – Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

► l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 111 comma 6 del Codice della strada per i veicoli che continuano a circolare in assenza della prescritta revisione (sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345 oltre al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).

► la possibilità di circolare anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni amministrative.

 

 


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