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20.06.2019 - Evidenza

PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” – PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto come Sblocca-Cantieri.
La Legge è entrata in vigore il giorno 18 giugno 2019, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta.
Rispetto alla pubblicazione del Decreto-Legge 32/2019 che aveva introdotto 81 modifiche alle norme del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, distribuite nei vari articoli, la Legge 55/2019, così convertita, apporta invece 53 modifiche al Codice, alcune già previste in sede di decreto-legge, altre nuove, altre invece tornano a come erano scritte nel Codice o vengono momentaneamente sospese o rese temporanee. La scelta del legislatore è stata quella di non incidere direttamente sull’articolato del Codice con modifiche strutturali.
Nel corso dell’iter legislativo ANCE ha partecipato al ciclo auditivo svolto sia al Senato (il 6 maggio u.s.) che alla Camera (il 10 giugno u.s.), dove ha illustrato la propria posizione sui contenuti del testo emanato dal Governo e sulle modifiche approvate dal Parlamento. Al riguardo, le osservazioni di ANCE sono state riprese e citate più volte nel corso del dibattito parlamentare sia in Commissione che in Aula.
Il testo definitivo, approvato dopo un lungo e “complicato” iter è il frutto dell’accordo raggiunto in extremis dalla maggioranza, che ha portato tra l’altro, in tema di lavori pubblici, alla:
– previsione di una fase sperimentale fino al 31/12/2020, durante la quale sono sospese alcune previsioni del Codice dei contratti pubblici;
– introduzione di modifiche strutturali al Codice dei contratti pubblici;
– previsione di Commissari ad hoc per alcune opere strategiche;
– soppressione della norma del testo che modificava l’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione dalle gare per irregolarità fiscali e previdenziali non definitivamente accertate;
– previsione di numerose disposizioni per accelerare la ricostruzione dopo il sisma del Centro Italia negli anni 2016 e 2017.In calce alla notizia, si allega il testo della legge pubblicato in Gazzetta, in attesa di pubblicare a breve anche il testo coordinato del Codice degli Appalti.
Si illustrano di seguito, brevemente, le principali novità in tema di lavori pubblici a seguito di questo provvedimento normativo, facendo riserva di ulteriori successivi approfondimenti.

-) Regolamento unico da varare entro il 16 ottobre 2019
La norma intende abrogare alcune linee guida di Anac e alcuni decreti sinora varati per sostituirli con un regolamento vincolante e dall’impostazione rigida, così come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici. Il nuovo regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dovrà essere varato entro 180 giorni, vale a dire entro il 16 ottobre 2019.
La norma contenuta nella legge di conversione specifica quali siano puntualmente le materie di cui dovrà occuparsi il regolamento e quali linee guida “facoltative” dell’Anac saranno spazzate via dal nuovo testo, nel tentativo di rendere quanto più ordinato possibile il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, nello stesso comma 27-octies, è previsto che continuino ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (art. 24, co.2 Codice dei contratti e D.M. 2 dicembre 2016, n. 263);
  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (art. 31, co. 5 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 3);
  • modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 4);
  • opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (art. 89, co. 11 Codice dei contratti e D.M. 10 novembre 2016, n. 248);
  • controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (art. 111, commi 1 e 2, Codice dei contratti e D.M. 7 marzo 2018, n. 49);
  • lavori concernenti i beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Codice dei contratti e D.M. 22 agosto 2017, n. 154).

In relazione, invece, ai contenuti di cui si dovrà occupare il regolamento, vengono individuate le seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.

Al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e le disposizioni del nuovo regolamento unico, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.
Nulla si dice, invece, di tutti quegli altri provvedimenti già emanati da vari ministeri che non potranno essere abrogati da un regolamento attuativo (se non espressamente previsto dalla legge). Questi ultimi, visto che la loro abrogazione non è prevista, resteranno, ovviamente, in vigore e affiancheranno il nuovo regolamento.
Nel frattempo decreti e linee guida già in vigore potranno essere modificati soltanto per adeguare le regole italiane alle richieste avanzate da Bruxelles con la procedura di infrazione formalizzata a inizio anno.
Non è, purtroppo, precisato cosa succederà se entro il 16 ottobre 2019 non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.

-) Appalti sotto-soglia comunitaria – criteri di aggiudicazione e procedure

1) Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Legge 55/2019 opera una ridefinizione delle stesse a seconda delle varie soglie, modificando la prima versione del Decreto-legge Sblocca-Cantieri.
Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sarà possibile:

  • per importi inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta;
  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, la procedura aperta

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento per le procedure negoziate contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 è applicabile l’articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale», che prevede, in modo sintetico, la possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte economiche prima della documentazione amministrativa  relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale procedimento di gara è applicabile anche nei settori ordinari, sia sopra sia sotto la soglia di rilievo comunitario.
2) Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ci si trova di fronte anche in questo caso ad una modifica rispetto alla previsione del Decreto-Legge. La norma risultante in sede di conversione ha degli effetti sensibilmente diversi da quelli derivanti dall’originaria versione del Decreto. Infatti le stazioni appaltanti potranno scegliere indifferentemente e senza necessaria motivazione, nel normale esercizio della discrezionalità amministrativa, tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del minor prezzo.
In sede di conversione è stata modificata la versione originaria del Decreto che prevedeva di norma l’utilizzo del prezzo più basso, consentendo l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo previa adeguata motivazione da parte dell’ente appaltante. Dunque per i contratti che rientrano nella suddetta fascia di importo, pur non essendoci più una preferenza a favore del criterio del prezzo più basso ma essendovi una sostanziale equiparazione tra i due criteri, vi è un cambio di impostazione rispetto alle previsioni del D.lgs. 50/2016. Quest’ultimo stabiliva infatti che per il ricorso al criterio del prezzo più basso dovesse esservi una specifica motivazione, mentre con lo Sblocca cantieri l’utilizzo di tale criterio può avvenire in via ordinaria e quindi senza necessità di rendere particolari motivazioni. La modifica apportata in sede di conversione opera di fatto una totale equiparazione tra i due criteri.
Confermati, come lo erano nel Decreto-Legge, invece, i metodi di calcolo della soglia previsti all’art. 97 comma 2, cui si aggiungono i commi 2-bis e 2-ter.
Il criterio del minor prezzo, possibile quindi fino alla soglia comunitaria dei 5,5 milioni di euro, si accompagna sempre all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Rimane inteso che il meccanismo dell’esclusione automatica, previsto dall’art. 97 comma 8, si può applicare se in gara sono ammesse almeno 10 offerte e se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero, tuttavia per il conteggio della soglia di anomalia si opera una differenziazione nel caso in cui in gara ci siano più o meno di 15 offerte.

-) Appalti sopra soglia comunitaria
Viene confermato sopra la soglia comunitaria dei 5,5 milioni di euro per i lavori il criterio dell’offerta qualità prezzo (o offerta economicamente più vantaggiosa), insieme alla conferma del tetto massimo del 30% all’elemento del prezzo. Inoltre, sempre in relazione all’Oepv, il comma 3 dell’art. 77 del Codice in tema di commissari di gara e del relativo albo gestito da Anac è sospeso fino al 31/12/2020.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 è applicabile anche sopra soglia comunitaria l’articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale», che prevede, in modo sintetico, la possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte economiche prima della documentazione amministrativa  relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale procedimento di gara è applicabile anche nei settori ordinari, sia sopra sia sotto la soglia di rilievo comunitario.

-) Disciplina del Subappalto
In tema di subappalto la Legge 55/2019, con le modifiche apportate in sede di conversione, prevede la deroga o la sospensione fino al 31 dicembre 2020 in relazione a determinate disposizioni contenute all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eliminando alcuni vincoli e limiti previsti da quest’ultimo.
Le più rilevanti novità, fino al 31/12/2020, sono:
– innalzamento della quota massima delle prestazioni subappaltabili dal 30% dell’importo del contratto stabilito dal Codice al 40% dell’importo del contratto, previsto ora dalla Legge 55/2019; tale previsione dovrà essere stabilita gara per gara dalle stazioni appaltanti, a propria discrezione;
– eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, in qualsiasi caso.
A ciò si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale.
La Legge ora approvata, attraverso una deroga al comma 2 dell’articolo 105, valida fino al 31 dicembre 2020, da un lato rimette ai singoli enti appaltanti la scelta in ordine alla percentuale di prestazioni subappaltabili, dall’altro stabilisce che in ogni caso tale percentuale non può essere superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto.  In sostanza la misura delle prestazioni oggetto di possibile subappalto va da zero al 40% dell’importo totale, secondo la scelta che di volta in volta deve essere effettuata dall’ente appaltante dandone evidenza nei documenti di gara. Vi è quindi un vero e proprio obbligo dell’ente appaltante di effettuare tale scelta e di renderla pubblica.
Conformemente a quanto già previsto nella versione vigente dell’articolo 105 viene fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Quest’ultimo comma stabilisce che per le opere superspecialistiche l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle stesse. Secondo l’interpretazione prevalente e che è stata confermata anche dal DM 48/2016 la quota dei lavori relativi alle opere superspecialistiche non si computa ai fini del raggiungimento della quota complessiva dei lavori subappaltabili. Ciò significa da un lato che, nel caso in cui l’appalto ricomprenda anche opere superspecialistiche, la quota totale del subappalto può essere anche superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto; dall’altro, che la quota subappaltabile riferita alle opere superspecialistiche è sottratta alla scelta discrezionale dell’ente appaltante, nel senso che sussiste anche nell’ipotesi in cui l’ente appaltante non ammetta, in termini generali, alcuna percentuale di lavori subappaltabili.
Altra sospensione prevista dalla norma ora approvata – sempre fino al 31/12/2020 – riguarda la verifica da compiere in sede di gara relativamente ai requisiti generali del subappaltatore.  La sospensione è tuttavia limitata all’attività di verifica da compiere in sede di gara. Viene infatti mantenuto l’obbligo previsto dalla lettera d) del comma 4 secondo cui il subappaltatore non deve essere soggetto a cause di esclusione. Si deve allora ritenere che la sospensione abbia come effetto che la verifica non avviene in sede di gara, ma deve essere effettuata al momento del deposito del contratto di subappalto, riguardando la dichiarazione del subappaltatore, da rendere ai sensi del comma 7.

Sono venute meno in sede di conversione due modifiche di carattere sostanzialmente semplificatorio.
La prima riguardava l’eliminazione della previsione secondo cui l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori (comma 4, lettera a). Nella versione finale della Legga tale eliminazione non sussiste più, cosicché resta in vigore tale norma limitativa che evidentemente risponde all’esigenza di evitare ogni commistione tra la fase di affidamento dei lavori e quella di esecuzione degli stessi lavori in subappalto, sul presupposto che un collegamento tra le due fasi potrebbe falsare il libero gioco della concorrenza, favorendo accordi collusivi in fase di gara garantendo l’affidamento in subappalto di determinate prestazioni. Rimane che i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, a imprese che non abbiano partecipato come concorrenti alla medesima procedura per l’affidamento dell’appalto.
La seconda modifica venuta meno è quella in materia di pagamento diretto dei subappaltatori. La versione originaria del Decreto prevedeva infatti la soppressione della lettera a) del comma 13 dell’art. 105 che prevede l’obbligo del pagamento diretto qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa.  Inoltre veniva eliminato alla lettera c) l’inciso secondo cui il pagamento diretto su richiesta del subappaltatore può essere effettuato solo se la natura del contratto lo consente. Quest’ultima precisazione – che peraltro riprende un’analoga previsione contenuta nella normativa comunitaria – ha dato luogo a molti dubbi interpretativi, non essendo chiaro quando la natura del contratto sia tale da consentire il pagamento diretto. Da qui la scelta dell’eliminazione dell’inciso che era stata operata dal Decreto, che tuttavia è venuta meno in sede di conversione.  Dunque per il pagamento diretto dei subappaltatori restano immutate le condizioni indicate al comma 13 dell’articolo 105.

-) Appalto integrato
La legge 55/2019 sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e lavori (art. 59 del Codice). Resta in vita la norma che prevede che i lavori «sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo» e che l’affidamento congiunto, «sulla base del progetto definitivo», può riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico e deve essere motivato nella determina a contrarre.
Le imprese di sola costruzione potranno dimostrare i requisiti per la partecipazione a queste gare attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove questi non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione Appaltante indicherà nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta. La quota sarà calcolata al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

-) Livelli e contenuti della progettazione
Le fasi di elaborazione, i contenuti dei progetti nelle diverse fasi della progettazione e i requisiti per partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria saranno definite dal Regolamento unico, non più da linee guida ad-hoc.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia”. Per i lavori “sottosoglia”, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo su richiesta della Stazione Appaltante.
Il progetto di fattibilità sarà basato:
– su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull’impatto ambientale;
– sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell’impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale;
– su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.

-) Qualificazione SOA
Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile alla Soa dalle imprese è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Viene chiarito che le Soa, diversamente dal passato, in quanto organismi di diritto privato nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica.

-) Lavori di manutenzione su progetto definitivo
Via libera, come previsto al comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, alle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti. Il progetto definitivo dovrà essere costituito da almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

-) Motivi di esclusione
Con le modifiche introdotte al comma 1 e al comma 5 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gare è eliminata la parte che prevedeva l’esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore indicato nella terna, in quanto fino al 31/12/2020 è sospesa l’indicazione della terna in gara.
Inoltre, non sarà possibile da parte delle stazioni appaltanti, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle precedenti bozze del ddl di conversione, l’esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via definitiva.
In tema di antimafia, al comma 2 dell’art. 80 si conferma che le imprese colpite da interdittiva antimafia che abbiano impugnato il provvedimento possono richiedere al prefetto l’applicazione del controllo giudiziario sull’azienda evitando il divieto do contrattazione con la P.a. e dunque l’esclusione dalle gare.
Per quanto riguarda il numero dei soci, al comma 3 dell’art. 80, si chiarisce definitivamente che ci si deve riferire a società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
Viene introdotta una particolare tutela per i subappaltatori con la lettera c-quater del comma 5 dell’art. 80, prevedendo che dovranno essere escluse dalle gare le imprese che abbiano commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

-) Mercato elettronico sotto soglia comunitaria e verifica requisiti
Con una modifica all’art. 6-bis dell’art. 36 del Codice, la Legge 55/2019 ha apportato una modifica alla disciplina dei mercati elettronici sotto soglia.
Infatti al comma 6 il Codice stabilisce che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Nella modifica apportata si stabilisce che ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici è prevista una verifica su un campione significativo di operatori economici  circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e che in gara la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione in precedenza.
Non è stata convertita invece la previsione del Decreto -Legge che consentiva di sostituire in DGUE con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche.

-) Validità dei certificati
La Legge 55/2019 introduce un nuovo comma 2-bis all’art. 86 relativo ai “Mezzi di prova”. Inserisce infatti una previsione di generale validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio per tutti i documenti e i certificati (anche non provenienti da P.a.) utilizzati come mezzi di prova ai soli fini della dimostrazione dell’assenza di motivi di esclusione per l’operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti ausiliari e subappaltatori. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.

-) Anticipazione del prezzo

Con la modifica dell’art. 35 comma 18, viene estesa la possibilità di ricevere l’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo di contratto non solo per i lavori, ma anche per servizi e forniture e quindi anche per la progettazione. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori.

-) Centralizzazione degli appalti per i piccoli comuni
Con la modifica dell’art. 37 al comma 4, i Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti fino al 31/12/2020.  Il decreto elimina per questo periodo di tempo l’obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo, pertanto, possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

-) Commissari straordinari per sbloccare le opere
La Legge 55/2019, confermando quanto già previsto nel Decreto-Legge, spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l’Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti. I Commissari opereranno in raccordo con Investitalia
Oltre a quelli che saranno nominati in base a una lista di infrastrutture prioritarie da individuare con successivi decreti è arrivato il via libera anche ai poteri in deroga per il completamento del Mose, per il rischio idrico del Gran Sasso e per il Nodo ferroviario di Genova. In più c’è il commissario per le strade siciliane e il comitato di vigilanza per la Lioni-Grottaminarda.

-) Gare e imprese in crisi
Lo Sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d’impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell’attuale articolo 110 del Codice. Tra le norme di impatto più immediato c’è la cancellazione della possibilità – ammessa dall’attuale articolo 110 del codice – che l’impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d’impresa.

-) Collegio consultivo tecnico per prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento unico di cui si è detto sopra, quindi si ipotizza fino al 16 ottobre 2019, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

-) Ricorsi: addio al rito superaccelerato
Confermato anche l’addio al rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista la legge appena approvata cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.

L’ufficio tecnico di Ance Brescia – Collegio Costruttori rimane a disposizione sin da ora per i chiarimenti che si rendessero necessari.

 

Allegato:
Testo legge 55_2019_Conversione con modificazioni Sblocca Cantieri_Gazzetta Ufficiale 140 del 17 giugno 2019

 

 


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