MUD 2019 – NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante ” Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019″ che va a sostituire integralmente quello contenuto nel Decreto del 28 dicembre 2017.
Rispetto alla normativa precedente, il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 189 del D.lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 22 giugno 2019, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).
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