LEGGE EUROPEA SUI PAGAMENTI DELLA PA – DAL 26 MAGGIO 2019 PAGAMENTI A 30 GIORNI DALL’ADOZIONE DEL SAL
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.
Il provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia, a decorrere dal 26 maggio p.v.
La legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione Europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 che detta le “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.
In particolare, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell’Unione Europea nell’ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione.
Per quanto di interesse, la Commissione europea, sul tema dei pagamenti della P.A., ha aperto due procedure di infrazione: una relativa all’applicazione della Direttiva in Italia (2014/2143) e l’altra relativa all’articolo 113-bis del Codice degli Appalti (2017/2090).
A seguito dell’apertura di quest’ ultima procedura di infrazione, l’art. 5 del provvedimento in commento, recante disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, è intervenuto a modificare il citato articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).
In particolare, Il nuovo articolato prevede che:
1) I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
2) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi – non più entro 30 giorni.
Ora, tali nuove previsioni sono senz’altro positive e migliorative della situazione attuale; tuttavia, queste non appaiono del tutto sufficienti a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2017/2090.
In base alle modifiche introdotte, infatti, il termine di pagamento (30 giorni di norma, prorogabili a 60 in casi specifici) decorre dal momento in cui la Pubblica Amministrazione procede all’adozione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e non dal momento in cui matura il SAL.
Ora, l’adozione del SAL rappresenta un atto unilaterale che solo la Pubblica Amministrazione può compiere, senza possibilità per l’impresa di intervenire.
Inoltre, il sistema di contabilizzazione dei lavori pubblici, in Italia, si basa sul principio di costante progressione della contabilità, in base al quale le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione (art. 13 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49).
Ciò significa che il Direttore dei lavori effettua costantemente il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili e, a tal fine, provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
In altri termini, la contabilizzazione dei lavori è una operazione che avviene contestualmente alla realizzazione degli stessi.
Pertanto, il momento della maturazione del SAL coincide con il momento della contabilizzazione, da parte del D.L. dei lavori.
La nuova norma, invece, nel richiamare il momento formale dell’adozione del SAL, e non quello della sua effettiva maturazione, finisce per introdurre un elemento di incertezza.
Per questo motivo, l’ANCE ha proposto in particolare di sostituire le parole “dall’adozione” con le parole “dalla maturazione” nel testo dell’articolo 113-bis. Ciò, al fine di ribadire, in applicazione della direttiva UE sui ritardi di pagamento (Dir. 2011/7/UE), che i pagamenti alle imprese non possono superare i 30 giorni complessivi, decorrenti dalla maturazione del diritto dell’appaltatore.
Di seguito il testo in vigore dal prossimo 26 maggio dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016
Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali)
(articolo così sostituito dall’art. 4 della legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019)
-1- I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
-2- All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
-3- Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
-4- I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In allegato si pubblica il testo della Legge in parola.
Legge_3_maggio_2019_pagamenti_PA_
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