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16.01.2019 - lavori pubblici

LEGGE DI BILANCIO 2019 – PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

La Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018. In attesa di uno specifico approfondimento, si elencano le principali misure in tema di lavori pubblici di interesse per il settore, in vigore dal 1° gennaio 2019.

1) Procedure di affidamento dei contratti di lavori di importo fino a 350.000 euro per l’anno 2019
La Legge di Bilancio in parola introduce, al comma 912 , una deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il Codice dei contratti pubblici, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.
La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.
In sintesi, il Codice dei contratti pubblici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:
– per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
– per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
– per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).
Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori:
– di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
– di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

2) Investimenti infrastrutturali per i piccoli Comuni, Regioni e Province e fondi a disposizione dello Stato e degli Enti Locali
Nel maxi-emendamento della Legge di Bilancio 2019 è presente una misura di immediato impatto per le opere pubbliche: 400 milioni di euro ai piccoli Comuni da assegnare entro il 10 gennaio prossimo e spendere a partire dal 15 maggio 2019 con effettivo inizio dei lavori entro tale momento (commi 107-114).
A ciò si aggiungono 4,2 miliardi destinati alle Regioni per rilanciare gli investimenti, di cui 2,5 miliardi già nel 2019 e il resto nel 2020 (commi 832-843) e i fondi alle Province per manutenzione di strade e scuole (commi 889-890), 250 milioni all’anno dal 2019 al 2033, in tutto 3,75 miliardi.
Le tre misure citate prima (piccoli Comuni, investimenti Regioni, manutenzione strade-scuole delle province) hanno la caratteristica di essere assegnati “per le vie brevi”, con semplici ripartizioni agli enti assegnatari sulla base di parametri di divisione dei fondi, senza perdere tempo nella programmazione o nella selezione di interventi e progetti.
Le risorse di investimento per i piccoli Comuni potranno essere immediatamente utilizzate attraverso le procedure di affidamento diretto degli appalti o comunque con le previsioni derogatorie del Codice illustrate al precedente punto 1), previste appositamente a tale scopo, per lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Il Ministero dell’Interno assegna “a pioggia”, senza selezione di progetti:
1) 40mila euro a ciascun Comune con meno di 2.000 abitanti;
2) 50mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
3) 70mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
4) 100mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.
L’unica condizione è che i lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, e che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le risorse per gli investimenti delle Regioni, 2,5 miliardi nel 2019 e 1.746 milioni nel 2020, sono già ripartiti con tabella allegata al Bilancio, e se non ci sarà una modifica in Conferenza Stato-Regioni saranno subito operativi da febbraio prossimo. Le Regioni dovranno subito utilizzarli e deliberarne l’impegno entro luglio di ciascun anno, per poi certificare l’impegno nel marzo successivo con obbligazioni vincolanti.
Infine il fondo per strade e scuole delle Province sarà subito ripartito con Decreto ministeriale del Ministro dell’Interno entro il 20 gennaio prossimo, sulla base di semplici criteri indicati dalla legge. Un decreto per tutti i fondi, sui quali dunque le Province potranno subito fare programmazione e forse impegni.
Al comma 140 vengono assegnati per il 2019 con il Fondo “Renzi-Gentiloni”, destinato allo sviluppo infrastrutturale del Paese, 4.579 milioni di euro per gli investimenti, ancora tutti da spendere, a cui si aggiungeranno comunque 740 milioni del nuovo fondo “Pa centrali” (commi da 95 a 98 e 105), da assegnare con Dpcm entro il 31 gennaio prossimo, e 2.780 mln con il Fondo “Pa territoriali” (commi 122-123, 136), da assegnare con Dpcm entro il 10 marzo 2019.
Dunque, nel 2019 sono stati destinati fondi per 8.099 milioni di euro per il rilancio degli investimenti infrastrutturali dello Stato e degli enti locali. Questi fondi mantengono la caratteristica della doppia fase di assegnazione, prima il Dpcm (doppia fase approvativa con parere parlamentare) e poi i decreti attuativi ministeriali o degli enti assegnatari (nel nuovo fondo “Pa territoriali”).

3) Sicurezza di edifici, ponti e territorio – fondi regionali e ministeriali per i Comuni
I commi 134 e 148 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 prevedono due distinti programmi di intervento rivolto alla prevenzione del territorio – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I destinatari finali delle risorse sono gli enti locali.
Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai Comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro.

Il comma 134 assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).
Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:
– del territorio a rischio idrogeologico;
– di strade, ponti, e viadotti;
– nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.
Le risorse sono assegnate alle Regioni secondo il riparto di cui alla tabella 1 allegata alla legge di Bilancio, e sono poi assegnate ai Comuni da parte delle Regioni (lo Stato, dunque, distribuisce solo i finanziamenti).
Il primo periodo del comma 135 dispone che, ogni anno, le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento.
Il comma 136, primo periodo, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.
Il comma 139 stanzia, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).
Le richieste di contributo devono essere presentate dai Comuni al Ministero dell’Interno entro il 15 settembre antecedente l’anno dei finanziamenti e le opere non dovranno essere già destinatarie di ulteriori contributi.
Tramite apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’Interno e Cassa depositi e prestiti, gli enti locali potranno ricevere da Cdp supporto e assistenza tecnica.

4) Fondo rotativo per la progettazione di Cassa Depositi e prestiti – risorse per contratti di partenariato pubblico privato, dissesto idrogeologico e prevenzione del rischio sismico
I commi 171-175 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019, introdotti al Senato, intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico. Le modifiche apportate dal comma 171, lettera a) al comma 54, art. 1 legge n. 549/1995 prevedono:
– l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, oltreché per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, anche per i contratti di partenariato pubblico privato;
– l’anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità delle spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente;
– l’alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;
– la destinazione del Fondo in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere, oltreché relative all’edilizia scolastica come previsto dalla norma già vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendosi la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

5) Riepilogo delle ulteriori misure previste dalla Legge di Bilancio 2019 inerenti il tema dei contratti pubblici
Si elencano di seguito, in modo estremamente breve e in ordine di comma, le ulteriori previsioni della norma in riferimento agli appalti pubblici, rimandando ad un successivo commento della legge in parola:
• Svincoli tangenziali capoluoghi (Contratto di programma Anas 2016/2020) – comma 97 – destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia;
• Spazi finanziari per gli eventi legati al sisma 2016 a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – comma 99 – destinate risorse per adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture;
• Proroga termini Programmi riqualificazione urbana (Dm Mit 9/9/2015) – comma 100 – completamento dei programmi di riqualificazione urbana con proroga del termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore – tale proroga potrà avere durata pari a quella del “fermo cantiere”;
• Progettazione “autostrade ciclabili” – comma 104 – istituto un fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019;
• Riqualificazione di aree industriali dismesse – comma 127 – introdotte risorse, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, per gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale che possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico;
• Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici – commi da 162 a 170 – in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 30 gennaio prossimo;
• Struttura di missione “InvestItalia”- commi 179-183 – viene istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (senza termine per l’emanazione), una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia” sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, tra cui in particolare quello di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali. Vengono inoltre disciplinati i profili relativi al personale della struttura e al coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale. Per l’attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019;
• Riqualificazione energetica degli edifici della P.A. – comma 232 – autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale;
• Sport bonus (ampliamento) – commi 350-357 – ampliamento del credito d’imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, consentita ora anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali. Il credito d’imposta vale il 65% dell’importo erogato nell’anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile;
• Inail, investimenti termali – commi 419-421 – Inail potrà valutare la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale;
• Edilizia sanitaria – commi 555-556 – previste risorse pari nel complesso a 4 miliardi di euro con riferimento al periodo 2021-2033 per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
• Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017 – comma 619- autorizzata la spesa di 600mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici avviatisi il 24 agosto 2016;
• Somme per il Fondo “Sport e periferie” – comma 640 – previsto che le risorse per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo “Sport e Periferie”;
• Fondo Kyoto: misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici – commi 743-745 – estesi i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all’incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell’energia; si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. Progetti per la green economy: estesa la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati;
• Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali – commi da 849 a 857 – possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni;
• Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali – comma 901 – semplificazione delle modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili;
• Anticipazioni di tesoreria enti locali – comma 906 – aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;
• Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza – comma 907 – ripristino dell’ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l’anticipazione di somme da parte del Ministero dell’interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti;
• Dissesto-idrogeologico, interventi di prevenzione in zone colpite – commi 1028-1029 – autorizzata la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi;
• Adeguamento antincendio strutture ricettive – comma 1141 – proroga al 31 dicembre 2019 del termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

 


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