LA STAZIONE APPALTANTE DEVE VERIFICARE ANCHE IN VIA AUTONOMA I REQUISITI GENERALI DELL’OFFERENTE, OLTRE AL CASELLARIO INFORMATICO, PER POTER VALUTARE L’ESCLUSIONE DALLA GARA
(TAR Lombardia Brescia sez. I 5/3/2019 n. 215)
Affinché l’illecito professionale rilevi come motivo diretto di esclusione (lett. c/c-ter) o come motivo indiretto per falsità della dichiarazione (lett. f-bis) non è necessario che si sia formato un giudicato, come si poteva invece ritenere in base alla previgente versione dell’art. 80 comma 5-c del Dlgs. 50/2016. Pertanto, fino al giudicato (e in mancanza di sentenze esecutive favorevoli al concorrente) la valutazione del comportamento tenuto in appalti o concessioni precedenti spetta soltanto alla stazione appaltante, la quale deve essere lealmente informata di ogni episodio astrattamente rilevante. (..) Nello specifico, la decadenza dall’aggiudicazione non è stata impugnata, e dunque è un fatto storico che ogni stazione appaltante successivamente intervenuta può autonomamente qualificare, mentre la controversia sulle fatture non pagate è ancora nella fase iniziale, e non pone alcun vincolo. Anche sotto questo profilo, pertanto, la decadenza dall’aggiudicazione rappresentava un’informazione rilevante, da indicare al momento della partecipazione alla gara. (..) Parimenti, il fatto che la decadenza dall’aggiudicazione non sia stata ancora iscritta nel Casellario Informatico dell’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 10 del Dlgs. 50/2016 non comporta né l’irrilevanza né l’inutilizzabilità dell’informazione. La pubblicità del Casellario Informatico non è costitutiva, e non è neppure vincolante per quanto riguarda le modalità con cui il fatto viene descritto. Se un grave illecito professionale, o comunque un episodio della vita professionale, viene inserito nel Casellario Informatico, le stazioni appaltanti non possono ignorarlo, ma sono autonome nel valutarne la rilevanza nelle gare di loro competenza. In mancanza di iscrizione, le stazioni appaltanti possono procurarsi con altri mezzi le informazioni sulla vita professionale dei concorrenti, o effettuare approfondimenti su segnalazioni provenienti da terzi. L’interesse pubblico alla trasparenza delle gare e all’espulsione dal mercato degli imprenditori inaffidabili consente che a un controllo centralizzato presso l’ANAC si affianchi un controllo decentrato presso le singole stazioni appaltanti. (…) L’unico effetto che la mancata iscrizione nel Casellario Informatico può produrre consiste nella tutela del buon nome dell’imprenditore nei giudizi che riguardano gravi illeciti professionali, o le conseguenze derivanti dalla falsità delle dichiarazioni relative ai suddetti illeciti. Poiché si tratta di circostanze non ancora rese pubbliche nella comunità delle stazioni appaltanti e dei soggetti economici interessati alle gare, può essere accolta la domanda di oscuramento dei dati identificativi dell’imprenditore nelle sentenze e negli altri provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, questo non interferisce con il potere dell’ANAC (ove estranea al giudizio) di gestire il Casellario Informatico secondo le finalità stabilite dall’art. 213 comma 10 del Dlgs. 50/2016.
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