INPS – RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE QUANDO LA MADRE È LAVORATRICE AUTONOMA – CIRCOLARE 18 NOVEMBRE 2019, N. 140
L’INPS ha emanato la circolare 18 novembre 2019, n. 140, con la quale ha fornito le istruzioni per la fruizione dei riposi giornalieri previsti dall’articolo 40 del D.Lgs. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e di madre lavoratrice autonoma, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 22177 del 12 settembre 2018.
In particolare, l’Istituto, superando le precedenti indicazioni fornite con circolare n. 8/2003, chiarisce che nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei suddetti riposi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
L’INPS specifica che sono confermate le indicazioni secondo cui il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale; il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D. lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Infine, l’Istituto chiarisce che le indicazioni fornite si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Allegato:
Circolare numero 140 del 18-11-2019
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