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23.08.2019 - lavoro

INPS – FONDO DI TESORERIA – FONDO PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO – ISTRUZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 7 AGOSTO 2019, N. 3025

L’INPS, con messaggio 7 agosto 2019, n. 3025, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della circolare 1° marzo 2018, n. 37 in materia di gestione dei versamenti al Fondo Tesoreria in mancanza del relativo obbligo contributivo (v. Notiziario 4/2018, p.259) nonché per la gestione delle domande di rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza.
In particolare, con la precedente circolare 1° marzo 2018, n. 37, l’Istituto ha chiarito che l’art. 1, comma 5, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2019 dispone, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al Fondo Tesoreria, delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c., relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari.
Ai datori di lavoro soggetti, sulla base dei suddetti requisiti di legge, all’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, l’Istituto ha provveduto ad attribuire il codice di autorizzazione (C.A.) 1R.
A seguito di controlli, tuttavia, l’Istituto ha rilevato aziende che, pur non essendovi tenute, nelle relative denunce Uniemens, hanno dichiarato quote di Tfr al Fondo di Tesoreria.
A tale riguardo, l’INPS ha differenziato la procedura di recupero delle somme indebitamente versate in funzione, da un lato, della regolarità contributiva delle aziende interessate, verificata in via preliminare dall’Istituto stesso, e, dall’altro, in funzione della presenza di lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di versamento del Tfr e il relativo codice di autorizzazione 1R.
In particolare, per le aziende risultate in regola con gli adempimenti contributivi, le modalità gestionali si distinguono a seconda del possesso o meno del codice di autorizzazione 1R:

– alle aziende risultate in regola con gli adempimenti contributivi e in possesso del codice di autorizzazione 1R, che abbiano esposto le quote di TFR al Fondo di Tesoreria anche per lavoratori diversi da quelli aventi diritto (“dipendenti 2T Tesoreria”), le Strutture territoriali assegneranno, in aggiunta al C.A. “1R”, il C.A. “7W”. L’azienda dovrà, a questo punto, procedere in maniera differente in relazione alle due diverse tipologie di lavoratori di seguito individuate:
a) lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo: l’azienda potrà effettuare i consueti versamenti e/o conguagli sugli importi del Fondo di Tesoreria, fermo restando il rispetto della capienza della denuncia mensile.
L’azienda sospesa o cessata, che abbia già erogato anticipazioni e/o liquidazioni senza aver effettuato i corrispondenti conguagli, potrà trasmettere i relativi flussi di regolarizzazione secondo le modalità indicate nell’Allegato A al messaggio, al quale si rimanda.
L’azienda, contestualmente all’invio dei flussi rettificativi con periodo di competenza sull’ultimo mese di operatività della matricola interessata, provvederà a far pervenire all’Istituto, una dichiarazione del rappresentante legale contenente l’elenco dei lavoratori interessati, gli importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi, la data di erogazione e la relativa documentazione, con copia della busta paga, utilizzando la modulistica allegata al messaggio.

b) lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo: l’azienda, indipendentemente dalla capienza contributiva, dovrà presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria.
Per il rimborso delle quote di Tfr versate al Fondo di Tesoreria già anticipate e/o liquidate ai lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W” e non conguagliate con le denunce contributive, le aziende dovranno inoltrare, tramite cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso corredata dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione aziendale. A seguito della domanda di rimborso, le Strutture territoriali acquisiranno un flusso di regolarizzazione interna. Le modalità di compilazione dei flussi sono riepilogate nell’Allegato B al messaggio, al quale si rimanda.
In entrambi i casi, l’Istituto precisa che il credito oggetto di rimborso sarà determinato al netto dell’esposizione debitoria dell’azienda e non è produttivo di interessi per i periodi antecedenti la proposizione della domanda di rimborso.

– per le aziende risultate in regola con gli adempimenti retributivi ma prive di C.A. “1R” o con C.A. “1R” revocato, le Strutture territoriali provvederanno all’attribuzione del C.A. “7W”. A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, il TFR relativo al periodo compreso fra il primo mese di versamento e il mese immediatamente precedente a quello dell’assegnazione del C.A. “7W”, rimane accantonato al Fondo di Tesoreria.
L’azienda, indipendentemente dalla capienza contributiva, al ricorrere dei requisiti di legge, dovrà presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria. Viceversa, per il rimborso delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, già anticipate e/o liquidate ai lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W” e non conguagliate con le denunce contributive, le aziende inoltreranno, tramite cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso corredata dalla dichiarazione e dalla documentazione aziendale necessaria.
A seguito della domanda di rimborso, le Strutture territoriali, dopo aver verificato il corretto aggiornamento dell’estratto del lavoratore, acquisiranno un flusso di regolarizzazione interna.
L’Istituto, inoltre, elenca le modalità gestionali della contribuzione versata al Fondo di Tesoreria delle imprese risultate prive di regolarità contributiva, distinguendo i seguenti casi:

datori di lavoro privi di regolarità contributiva in possesso del C.A. “1R”: l’azienda dovrà procedere in maniera distinta in relazione alle seguenti due diverse tipologie di lavoratori:
a) lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo: l’azienda, sul flusso Uniemens corrente, potrà effettuare i consueti versamenti e/o conguagli sugli importi del Fondo di Tesoreria.
L’azienda sospesa o cessata, che abbia già erogato anticipazioni e/o liquidazioni senza operare i relativi conguagli, potrà effettuare il recupero attraverso l’invio dei flussi di regolarizzazione;
b) lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo: qualora l’azienda, risultata non in regola con gli adempimenti contributivi, abbia esposto le quote di TFR al Fondo di Tesoreria anche per i lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo, tali quote dovranno essere restituite all’azienda stessa secondo le consuete regole del rimborso. Le Strutture territoriali provvederanno a dare comunicazione all’azienda della possibilità di inoltrare domanda di rimborso.
In tal caso, l’Istituto specifica che le aziende interessate sono tenute a dare comunicazione ai lavoratori che le quote di TFR maturate dalla data di assunzione e mantenute in regime di cui all’articolo 2120 c.c. sono accantonate presso il datore di lavoro.
Qualora l’azienda inoltri domanda di rimborso, le quote di TFR accantonate saranno restituite al netto dell’esposizione debitoria del soggetto, verificata sull’intera posizione del codice fiscale.
A tale riguardo, inoltre, l’Istituto rammenta che le somme rimborsabili sono soggette al termine di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

datori di lavoro privi di regolarità contributiva e privi di C.A. “1R” ovvero con C.A. “1R” revocato, le Strutture territoriali provvederanno a dare comunicazione alle aziende medesime della possibilità di inoltrare domanda di rimborso per le quote di TFR versate in assenza dell’obbligo contributivo. Le Strutture territoriali provvederanno altresì a segnalare ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali di tali aziende, per le conseguenti operazioni di competenza.
L’Istituto, infine, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in merito ad aziende obbligate al Fondo di Tesoreria, quindi regolarmente in possesso del CA “1R”, che, in difformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007, hanno erogato il TFR ai lavoratori oltre il limite della capienza e non hanno, quindi, potuto operare il conguaglio, precisa che la capienza ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio da parte dell’azienda deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti. Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Le aziende che abbiano già erogato prestazioni ai lavoratori nonostante l’incapienza dovranno inoltrare, entro e non oltre il termine di tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio, avvenuta in data 7 agosto 2019, domanda di rimborso. Decorso tale termine, eventuali successive richieste non potranno più essere accolte.
Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”, il Fondo di Tesoreria, a seguito di domanda on-line del datore di lavoro, provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, quote che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo.
Al messaggio, al quale si rimanda per una trattazione dettagliata delle singole fattispecie e degli adempimenti posti a carico delle aziende interessate, sono inoltre allegate le procedure e i modelli necessari per inoltrare le domande di rimborso.

Il Servizio Sindacale di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili resta a disposizione delle imprese per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse opportuno.

 

ALLEGATO: Messaggio n. 3025 del 07-08-2019

 

 


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