INPS – ASTENSIONE OBBLIGATORIA DI MATERNITÀ E ASSISTENZA DISABILI – MESSAGGIO 2 NOVEMBRE 2018, N. 4074
L’Inps, con messaggio 2 novembre 2018, n. 4074, ha fornito istruzioni operative in merito al congedo di maternità e al congedo straordinario spettante ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap gravi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità) le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, o disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione, e quello di detto periodo di congedo non siano decorsi più di sessanta giorni.
L’Istituto, nel recepire il disposto della sentenza n. 158/18 della Corte costituzionale intervenuta in materia, precisa che devono essere esclusi dal computo dei suddetti sessanta giorni antecedenti il periodo di astensione obbligatoria, i periodi di congedo straordinario fruiti dalla lavoratrice gestante per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001).
L’Inps evidenzia che il disposto della sentenza non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Inoltre, l’Istituto, a fronte della legge n. 76/2016 che, nel regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sancisce come le disposizioni riferite al matrimonio siano da riferirsi anche alle parti dell’unione civile, precisa che dal computo dei sessanta giorni devono essere esclusi anche i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.
Le indicazioni dell’Istituto si applicano, su richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla citata sentenza, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione o per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Inps – Circolare 18 ottobre 2018, n. 104
Oggetto: Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 – fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità – dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018
La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 29 del 18 luglio 2018 […], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
A seguito della decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
Si segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Si rammenta inoltre che la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, all’articolo 1, comma 20, prevede che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Alla luce di quanto disposto, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (si richiamano, al riguardo, le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2017).
Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.
Le indicazioni fornite con il presente messaggio si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni relative agli applicativi informatici.
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