INL – REQUISITI PER LA STIPULA DELL’ULTERIORE CONTRATTO A TERMINE ASSISTITO – NOTA 17 SETTEMBRE 2019, N. 8120
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 17 settembre 2019, n. 8120, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per la stipula, presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015.
In particolare, l’Ispettorato chiarisce che l’ulteriore contratto a termine assistito, che le parti possono sottoscrivere, dinanzi agli Uffici territoriali dell’Ispettorato del lavoro, nel caso in cui abbiano raggiunto il massimale di durata previsto dalla legge o dal contratto collettivo, non può essere concluso in assenza di una causale.
Allo stesso modo, l’ITL chiarisce che non sarà possibile procedere alla stipula in violazione dei termini di cui all’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 81/2015 che stabilisce che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Allegato INLnota8120-del-17-9-2019-contratto-assistito.3-
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