IL DECRETO “CRESCITA” – AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI A DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Il decreto “Crescita” (DL 34/2019) prevede agevolazioni per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto di immobili destinati a demolizione e ricostruzione.
Fino al 31/12/2021, è previsto che le imposte siano calcolate in misura fissa (pari a € 200 ciascuna) per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, con la condizione che le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, alla ricostruzione (nel rispetto di specifici parametri tecnici) e alla cessione nei 10 anni successivi all’acquisto.
La norma vale anche per trasferimenti mediante permuta e si applica alle cessioni di interi fabbricati poste in essere dal 1/5/2019 al 31/12/2021.
Nei 10 anni successivi all’acquisto agevolato, le imprese acquirenti dovranno demolire, ricostruire e alienare gli stessi immobili acquistati, rispettando nell’ambito dei lavori eseguiti la normativa antisismica e permettere all’edificio di conseguire classe energetica A o B, indipendentemente dall’eventuale variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente.
La norma potrebbe configurare vantaggi anche per alcune cessioni operate da soggetti IVA, che in base alle regole ordinarie sarebbero gravate di maggiore imposta.
Ad esempio, i fabbricati abitativi, se esenti da IVA, prevedono imposta di registro proporzionale (9%) e imposte ipotecarie e catastali pari a € 50 ciascuna (con evidente risparmio consentito dalla norma agevolativa).
I fabbricati strumentali, esenti o imponibili IVA, sconterebbero imposta di registro fissa (€ 200) e imposte ipotecaria e catastale proporzionali, rispettivamente del 3% e 1% (con spostamento eventuale del risparmio sulle imposte di trascrizione).
In caso di decadenza dal beneficio, dovuta al venir meno dei presupposti agevolativi, la norma prevede l’applicazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, oltre alla liquidazione di una sanzione amministrativa pari al 30% delle imposte e l’applicazione degli interessi di mora (decorrenti dall’acquisto) in misura di legge.
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