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20.12.2019 - lavori pubblici

FONDO “SALVA OPERE” A TUTELA DEL SUBAPPALTO – PUBBLICATO IL DECRETO DEL MIT CHE LO RENDE OPERATIVO

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019, il decreto 12 novembre 2019, n. 144 – “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere» ed entrerà in vigore il prossimo 31 dicembre.

Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dalle imprese, che detta i criteri di assegnazione delle risorse e “sblocca” l’operatività del c.d. Fondo “salva-opere”, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34 (cd Decreto “Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per completezza, si ricorda che il decreto Crescita ha stabilito che il “Fondo salva opere” non si applichi alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

Il Fondo, com’è noto, è stato istituito per garantire il completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori, destinando le relative risorse a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti rimasti insoddisfatti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi fossero entrati in procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

In sintesi, il decreto precisa anzitutto, agli articoli 1 e 2, che:

  1. le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019;
  2. i soggetti destinatari vi possono accedere se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d’appalto di cui al punto precedente.
  3. il Fondo è alimentato dal versamento del contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalto; nonché dalle somme pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali ultime somme sono, tuttavia, destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Si precisa che, ove i crediti risultassero insoddisfatti dopo la data del 30 giugno 2019, questi troverebbero copertura nelle somme derivanti dal versamento del contributo dello “0,5” sopradescritto, sempre al ricorrere dei presupposti di legge in precedenza descritti.

Ai fini dell’accesso alle risorse del fondo (art. 3), vengono previsti i seguenti passaggi:

  1. i soggetti titolari di crediti insoddisfatti presentano apposita istanza all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A del decreto. L’istanza deve essere corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza;
  2. i soggetti destinatari dell’istanza certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta.
  3. la certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B, viene poi trasmessa al Ministero e all’istante, dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza;
  4. qualora l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro tale termine ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l’istanza, la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, può essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell’istanza, l’eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile;
  5. il Ministero, compiuta l’opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza documentata, può invitare l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni. Al riguardo, si evidenzia che il decreto tace in merito all’eventualità che, anche a seguito dell’invito del Ministero, l’amministrazione o il contraente generale continui a non pronunciarsi. In altri termini, non è chiaro se, in tale caso, il Ministero possa intervenire direttamente ai fini della certificazione dei crediti; in termini più generali, non è chiaro se il Ministero abbia, all’esito della propria istruttoria, anche in caso di rigetto della richiesta della certificazione dei crediti da parte della amministrazione o del contraente generale, un autonomo potere di certificazione dei crediti, ove ne abbia riscontrato il sussistere dei presupposti.

Quanto all’erogazione delle risorse (art. 4), si prevede che, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.

Nel caso in cui il 70 per cento dell’importo certificato – che si ricorda essere il limite massimo di soddisfazione dei crediti previsto per l’accesso al Fondo, come statuito dall’art. 47 del “Decreto Crescita” sopra riportato – sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti  certificati e l’eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Per i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, si prevede che, rispetto alle risorse stanziate per il 2019, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020.

A tal fine, i creditori dovranno presentare, in commento, la relativa istanza entro il 10 dicembre 2019 (!); termine, questo, che, tuttavia, risulta già spirato al momento della pubblicazione del decreto. Peraltro, nel decreto non è precisata la conseguenza del mancato rispetto del termine in parola (articolo 4, comma 4).

In ragione di ciò, si auspica un intervento chiarificatore o un’errata corrige del Ministero.

In relazione poi alle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 33,5 milioni di euro, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell’istanza per l’anno 2019, predisporrà, per gli stessi crediti, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020.

In ogni caso, tali crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze degli altri creditori (di cui all’articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto) ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie.

Il Ministero, espletate le verifiche previste dallo stesso decreto, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvederà al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun soggetto beneficiario.

Per gli adempimenti connessi all’attuazione del Fondo, viene comunque consentito al Ministero di avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si allega il provvedimento in parola:  Fondo_SALVA_OPERE

 

 

 

 


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