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22.11.2019 - ambiente

END OF WASTE – AUTORIZZAZIONI “CASO PER CASO” – IN VIGORE LA NUOVA NORMA

Il 3 novembre 2019 è entrata in vigore la legge 128/2019 (GU n. 257 del 2 novembre 2019) di conversione del d.l. 101/2019 cd. decreto per le “crisi aziendali”  che ha, tra l’altro, modificato e integrato l’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in materia di end of waste, ossia cessazione della qualifica di rifiuto.
L’art. 14-bis introdotto grazie all’azione di varie associazioni di categoria tra cui l’Ance, prevede in particolare, che, qualora per alcune tipologie di rifiuti non siano stati stabiliti a livello europeo e nazionale i criteri per la loro gestione come “end of waste”,  le Regioni (o le Province se delegate) possono rilasciare – e quindi anche rinnovare – le autorizzazioni “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva europea 2008/98 e sulla base di criteri dettagliati che devono essere definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori e riguardano:

■ materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

■ processi e tecniche di trattamento consentiti;

■ criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

■ requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

■ un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

I provvedimenti autorizzatori devono essere comunicati dalle autorità che li hanno rilasciati all’ISPRA (Istituto per la Protezione dell’Ambiente) che, attraverso le ARPA territorialmente competenti, svolgerà controlli a campione. Viene, inoltre, istituito, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, presso il Ministero dell’ambiente il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dello stesso articolo 184 ter del D.Lgs. 152/2006.
Viene, infine, chiarito che le autorizzazioni in essere al 3 novembre 2019 o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali sarà presentata un’istanza di rinnovo entro il 2 marzo 2020, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fatto salvo l’obbligo di aggiornamento nel caso in cui siano adottati i decreti end of waste da parte del ministero).
Si ricorda che la norma in esame si è resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, con la quale i giudici avevano affermato che la competenza al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso” in materia di end of waste, spettava esclusivamente allo Stato e non anche alle Regioni, determinando, in tal modo, una situazione di grave incertezza e, in alcuni casi, di blocco delle attività tra gli operatori del settore.

 

 

 


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