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01.03.2019 - urbanistica

DIRETTORE DEI LAVORI E SUA RESPONSABILITÀ NEI REATI EDILIZI

(CDC, Sentenza n.6359 del 2019)

Con la sentenza n.6359/2019 la Cassazione stabilisce il principio secondo il quale, nel caso di contestazione di reati edilizi, il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile anche a titolo di semplice colpa sulla base della posizione di garanzia che discende dalla sua funzione.  Il caso trae origine dalla contestazione di numerosi reati edilizi consistenti nella violazione delle normative che regolamentano l”esecuzione delle opere realizzate nel corso dei lavori per i quali il soggetto era stato nominato direttore. A seguito della condanna alla reclusione l’imputato ricorreva per Cassazione deducendo come l’opera eseguita era, ad ogni modo, conforme ai provvedimenti autorizzativi appositamente rilasciati avendo egli verificato puntualmente l’operato dei propri sottoposti e la sua conformità alla normativa vigente. Le sentenze recenti in materia di responsabilità del Direttore lavori hanno sempre evidenziato ben precise responsabilità nel caso di omesso controllo da parte di un direttore dei lavori e di conseguente realizzazione di reati. Al responsabile dei lavori infatti, era sempre stata imputata una specifica posizione di garanzia e di verifica per i lavori soggetti alla sua funzione. Nel caso di contestazione di reati prodotti nel corso dell’edificazione di un’opera, dalla stessa posizione di direttore dei lavori discende, in via automatica ed in assenza di condotte attive dirette a dissociarsene, una specifica responsabilità anche di carattere penale. Le sole ipotesi che consentano al DL di non essere ritenuto responsabile si configurano, nel caso in cui egli abbia manifestato una volontà di distaccarsi dall’operato dei sottoposti, la quale deve manifestarsi prima della realizzazione delle condotte illecite oppure non appena egli si sia reso conto che le sue direttive impartite vengono disattese così da dare luogo ad un’esecuzione diversa da quella disposta. Sul punto della configurabilità di una responsabilità penale del direttore dei lavori per i reati commessi dai suoi sottoposti non è necessaria una volontà diretta a violare la normativa. Infatti, la responsabilità è configurabile anche nel caso in cui la realizzazione dei reati sia stata resa possibile dallo scarso controllo sull’esecuzione dei lavori e in particolare dalla negligenza e superficialità tramite la quale nella sua veste di direttore dei lavori egli abbia effettuato le dovute verifiche circa l’esecuzione dei lavori lui affidati. Pertanto, un direttore dei lavori è passibile di responsabilità penale anche nel caso di un controllo esercitato in maniera sommaria, che se esercitato in maniera corretta e diligente avrebbe consentito di evitare la realizzazione delle condotte illecite durante lo svolgimento dei lavori e di non ritenerlo passibile di responsabilità penale.

 

 


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