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07.06.2019 - urbanistica

DALLA SCIA SI PUÒ EVINCERE L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

Corte di Cassazione, sentenza n. 6242/2019

Con questa sentenza viene ribadito il principio secondo il quale, nel caso di mancata indicazione nella Scia di elementi che escludano responsabilità, il committente può essere ritenuto responsabile anche in sede penale. Infatti, se dalla documentazione non emergono elementi tali da consentire di escludere la responsabilità del proprietario di un fondo, sul quale vengono realizzate opere murarie, diviene configurabile a suo carico una precisa responsabilità nei casi di violazione alla normativa edilizia.
Il caso in oggetto prende origine dalla contestazione a carico della proprietaria, di avere agevolato la realizzazione di un manufatto abusivo. In particolare i giudici della corte di appello erano giunti a tale conclusione, desumendola sulla base di due specifici fatti; la condotta al momento della richiesta di autorizzazione amministrativa e dal contenuto complessivo della stessa.
Il compimento di opere edilizie, deve essere anticipato dalla presentazione della Scia ovvero da una segnalazione di inizio attività, tramite la quale l’autorità viene messa al corrente dell’intenzione di intraprendere interventi, che possono comportare modifiche per l’ambiente esterno.
La dichiarazione Scia era stata presentata dalla proprietaria, che ne aveva curato personalmente il deposito presso l’amministrazione. Tale circostanza consente con certezza e senza ombra di dubbio di ritenere che la stessa fosse ben consapevole delle attività intraprese da altri, sulla sua proprietà.
Ad escludere ogni limitazione della responsabilità si aggiunge un ulteriore considerazione: dall’esame del contenuto degli atti allegati alla Scia non è possibile rinvenire alcun elemento o affermazione, che consenta di escludere la responsabilità della proprietaria, mancando ogni indicazione circa l’attribuzione delle eventuali conseguenze anche penali di attività, comunque intraprese da altri.

 

 

 


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