CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI – INDENNITÀ CONNESSE AL LICENZIAMENTO – INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA – CORTE COSTITUZIONALE, 8 NOVEMBRE 2018, N. 194
Come anticipato nel Notiziario n. 10, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2015, nella parte in cui determina in modo rigido, sulla base del solo criterio dell’anzianità aziendale del dipendente, l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La fattispecie oggetto dell’esame della Corte riguarda i licenziamenti degli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del citato Decreto legislativo, cui, pertanto, si applica il “contratto a tutele crescenti”.
Secondo la pronuncia, la previsione di un’indennità calcolata in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore confligge con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Tale criterio, ad avviso della Consulta, se applicato in modo esclusivo, può comportare pregiudizi in quanto non considera altri elementi che, invece, possono connotare la situazione personale del singolo lavoratore illegittimamente licenziato.
Pertanto, il Giudice investito dell’impugnativa del licenziamento deve poter tener conto, laddove valuti illegittimo il licenziamento disposto dal datore, anche degli altri elementi, espressamente già previsti da norme e, quindi, consolidati nel nostro ordinamento, che considerano, nella determinazione dell’indennità risarcitoria di cui trattasi, anche la consistenza occupazionale dell’impresa, le dimensioni dell’attività economica esercitata, nonché il comportamento delle parti durante la controversia e le condizioni delle stesse.
Dunque, con una sentenza articolata sotto molti profili, non di interesse per lo scopo della presente nota, la Consulta censura il criterio della sola anzianità aziendale, previsto dal Decreto legislativo n. 23/2015, in quanto ritenuto inadeguato a compensare il danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo.
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