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10.01.2019 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – NESSUN OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE SOTTO I MILLE EURO

Gli obblighi di comunicazione elettronica negli appalti, entrati in vigore lo scorso 18 ottobre, non riguardano gli affidamenti di importo inferiore a mille euro.
Lo precisa il Presidente dell’ANAC (comunicato n. 1/2018) che, rispondendo alle richieste di chiarimento sull’applicazione dell’articolo 40 co. 2 del codice dei contatti, ha chiarito la portata della norma che a partire dallo scorso 18 ottobre ha imposto l’utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione.
L’ANAC ritiene, infatti, che per gli acquisti infra 1.000 euro, rimane applicabile l’eccezione prevista dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, pertanto, possano essere ancora utilizzati tutti gli strumenti tradizionali di comunicazione.
Da notare che, con tale comunicato, l’ANAC conferma indirettamente la posizione espressa dall’ANCE e dall’ANCI circa l’utilizzo – salvo alcune eccezioni – di strumenti in formato interamente elettronico per le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici (cfr. News ANCE ID nn. 34059 del 19 ottobre 2018 e 34112 del 25 ottobre 2018).
Infatti, concentrandosi sull’obbligo di comunicazioni elettroniche, l’ANAC conferma l’interpretazione letterale della norma secondo cui «a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici» (art. 40, co. 2 del Codice dei contratti).
Pertanto, anche secondo la ricostruzione dell’ANAC, l’obbligo non verte sull’utilizzo esclusivo di piattaforme informatiche, ma sull’utilizzo per le comunicazioni e gli scambi di informazioni eseguiti utilizzando mezzi elettronici.
Ciò, fatti i salvi i casi eccezionali previsti dal codice stesso all’art. 52 che, nel regolare le modalità, anche tecniche, delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, contiene altresì l’elenco delle deroghe all’obbligo del ricorso ai mezzi elettronici di comunicazione (comma 1, lettere a, b, c, d ed e).


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