Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
18.10.2019 - lavori pubblici

ANAC – E’ ILLEGITTIMO SELEZIONARE I CONCORRENTI SULLA BASE DELL’ORDINE DI ARRIVO DELLE RICHIESTE DI INVITO – RIBADITA LA CENTRALITA’ DELLA QUALIFICAZIONE SOA

Si comunica che Anac, in risposta a un parere di precontenzioso inviato da un’impresa, nella delibera n. 827 del 18 settembre 2019, precisa che non è conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici selezionare i tre concorrenti da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla base dell’orine di arrivo delle domande di partecipazione.  L’Istituto nazionale di astrofisica per scremare le candidature in caso di una risposta “sovrabbondante” da parte del mercato ha utilizzato questa metodologia di scelta dell’operatore economico. Tale comportamento è stato censurato da ANAC come illegittimo e ha bocciato la scelta della stazione appaltante. Per l’Anac stabilire una graduatoria di ammissione in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse è illegittimo perché non garantisce trasparenza e par condicio. Al massimo, ricorda l’Autorità nel parere di precontenzioso per raggiungere lo stesso obiettivo si può talvolta ricorrere al sorteggio. Mentre il criterio di selezione basato «sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti». Per questo non è ammesso. Bocciata anche la scelta di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione oltre alla qualificazione Soa per un appalto sotto-soglia. «Per regola generale -si legge nel documento -, nell’ambito del sistema unico di qualificazione previsto per i lavori pubblici, tale attestazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanzi aria», a meno che non si tratti di appalti di importo pari o superiore a 20 milioni, per i quali «è prevista una sorta di qualificazione rafforzata, ulteriore alla Soa».

Allegato: ANAC -CENTRALITA DELLA QUALIFICAZIONE SOA


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941