AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE
Eliminato l’obbligo di comunicare al Comune la messa in esercizio di impianti mobili e silos per materiali da costruzione.
È stata pubblicata sul BURL n. 51, serie ordinaria, del 18 dicembre u.s., la D.g.r. n. 982 del 11 dicembre 2018 recante “Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.lgs. n. 152/06 «norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale”.
La delibera recepisce l’elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all’allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06 alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 183/2017.
Quale novità principale si segnala l’eliminazione dell’obbligo di effettuare la comunicazione al Comune di messa in esercizio o avvia dell’attività, prevista dall’art. 272 c.1, per gli impianti nei quali sono svolte esclusivamente attività richiamate nell’allegato 1 alla delibera, che nel caso del nostro settore riguardano:
– silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti – lettera m) dell’elenco;
– dispostivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento (ovvero impianti mobili utilizzati per la riduzione volumetrica presso cantieri edili o stradali) – lettera kk) dell’elenco.
Nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell’art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti deve essere richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all’art. 272 c. 1 sono escluse dall’autorizzazione.
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