AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA – CIRCOLARE INPS 19 LUGLIO 2019, N. 104
Con la circolare in commento, l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative circa l’incentivo spettante ai datori di lavoro che assumano i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
In particolare, l’art. 8 della Legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Reddito spettante al dipendente all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile pari a euro 780.
In realtà, al riguardo, va sottolineato come l’INPS, nella circolare da ultimo diramata, specifichi che l’incentivo sarà riconosciuto in base alla minor somma fra il beneficio mensile del Reddito spettante al lavoratore, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto a tempo pieno.
Inoltre, va evidenziato come non siano oggetto di sgravio:
- I premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- Il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto” (T.F.R.);
- Il contributo, ove dovuto ai Fondi di solidarietà settoriale.
La durata dell’incentivo è pari alla differenza fra 18 mensilità – periodo meassimo di erogazione del Reddito – e le mensilità già godute dal beneficiario dello stesso, con un minimo, comunque, di cinque mensilità.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla ricorrenza congiunta delle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro che assume deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, se titolare di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero cessato da un rapporto a termine;
- presso il datore non sono in essere sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore che, alla data di licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.
Il contenuto di tali condizioni viene dettagliatamente illustrato dalla circolare, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
Da ultimo, è importante evidenziare come il datore interessato, allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, deve inoltrare all’INPS un’apposita domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, che verrà predisposto dall’Istituto e sarà reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale Agevolazioni” (“ex sezione DiResCo”), una domanda di ammissione all’agevolazione. In effetti, l’Istituto precisa che darà atto della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio, ad oggi non ancora pervenuto.
Allegato:
Assunzione agevolata RdC – Allegato
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