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29.11.2019 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – PREMI DI RISULTATO – IMPOSTA SOSTITUTIVA – SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO IN CORSO D’ANNO – ULTERIORI PRECISAZIONI – RISPOSTA 31 OTTOBRE 2019, N. 456

Con la risposta all’istanza di interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della particolare tassazione, riconosciuta ai Premi di Risultato, per precisare che la relativa imposta sostitutiva è applicabile solo se i relativi criteri di misurazione sono determinati con ragionevole anticipo rispetto ad obiettivi futuri.
In altri termini, l’Agenzia ha sottolineato come la funzione incentivante della norma, presupposto dell’applicazione del sistema agevolato di imposizione fiscale, possa ritenersi assolta solo se “la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale”.
L’interpretazione proposta dall’Agenzia risulta delicata e non condivisibile, in quanto potrebbe portare, in tutti i casi di sottoscrizione in corso d’anno dell’accordo con cui viene istituito il Premio di Risultato, al non riconoscimento della tassazione agevolata per la parte di premio maturato nel periodo anteriore a tale sottoscrizione, pur a fronte di un’unitarietà, per quel periodo di imposta, degli obiettivi aziendali perseguiti nonché del premio medesimo.

 

Allegato:  AE – Risposta n. 456 del 2019

 

 


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