NUOVE SOGLIE EUROPEE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018 – PER I LAVORI LA SOGLIA È FISSATA A 5.548.000 EURO
Sulla G.U. delle Comunità Europee del 19/12/2017 sono stati pubblicati tre Regolamenti che modificano le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni:
• Regolamento (UE) 2017/2364 (modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali);
• Regolamento (UE) 2017/2365 (modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari);
• Regolamento (UE) 2017/2366 (modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni).
Detti regolamenti stabiliscono che dal primo gennaio 2018 entrano in vigore i nuovi valori delle soglie per i contratti di lavori, servizi e forniture. Per i lavori pubblici la soglia si alza da 5.225.000 a 5.548.000 euro.
La soglia europea negli appalti stabilisce il confine tra le gare soggette alle direttive europee, con maggiori obblighi di pubblicità e regole di competizione più severe, e gare di importo inferiore per le quali non scattano le norme Ue ma vige solo l’obbligo di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione degli operatori.
Allo stesso modo, anche la normativa italiana, e in particolare il Codice degli appalti – D.Lgs. 50/2016, prevede una regolamentazione diversa e più flessibile per le gare sotto la soglia europea.
I valori vengono aggiornati ogni due anni dalla Commissione europea in base alle oscillazioni della moneta di riferimento, i Dsp (diritti speciali di prelievo, l’unità di conto del Fondo monetario internazionale). Le nuove soglie varranno per il biennio 2018-2019 e si applicheranno in modo automatico anche in Italia, senza bisogno di un recepimento formale, per tutti i bandi pubblicati a partire dal primo gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019.
Tutti i settori subiranno un’oscillazione al rialzo:
APPALTI NEI SETTORI ORDINARI:
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni pubblici (nel biennio precedente l’importo era fissato a 5.225.000);
b) euro 144.000 (nel biennio precedente l’importo era fissato a 5.225.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 (nel biennio precedente l’importo era fissato a 209.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori (nel biennio precedente l’importo era fissato a 5.225.000);
b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione (nel biennio precedente l’importo era fissato a 418.000);
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
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