MINISTERO DEL LAVORO – PENSIONAMENTO CON ESCLUSIONE DELL’ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA PER L’ANNO 2019 – DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2018
Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 18 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno scorso,) ha definito le procedure di presentazione della domanda di pensione anticipata o di vecchiaia per i lavoratori che beneficiano dell’esclusione dell’obbligo dell’incremento della speranza di vita stabilito per il 2019.
L’articolo 1 comma 147 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), infatti, ha escluso, per i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 148, ai fini del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’adeguamento alla speranza di vita sopra richiamato.
In particolare, i soggetti interessati sono:
• (lavori gravosi) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B della finanziaria 2018 (tra le quali: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni) e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
• (lavori usuranti) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Nel Decreto, il Ministero precisa che le domande dovranno essere presentate all’INPS in modalità esclusivamente informatica e dovranno essere corredate dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’Istituto stesso, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B della finanziaria 2018. La sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio sarà accertata tramite la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti negli archivi dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto Ministeriale 18 aprile 2018
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
[omissis]
DECRETA
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Articolo 2
Presentazione delle domande
1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della predetta legge.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, secondo il modello predisposto dall’Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili.
Articolo 3
Elementi documentali di valutazione
delle domande
1. Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3.
3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro di renderla, il lavoratore può allegare alla domanda di cui all’articolo 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
Articolo 4
Verifica della sussistenza delle
condizioni di accesso al beneficio
1. Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è accertata dall’INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell’eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Accertata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3, nel caso di cui all’articolo 3, comma 3, l’INPS trasmette gli atti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente.
3. Nelle more delle verifiche ispettive, l’INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.
4. L’INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell’INL pervenute oltre il termine di cui al precedente comma.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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