ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – APPLICAZIONE CCNL “LEADER” DEL SETTORE E TUTELA DEI LAVORATORI
È stata pubblicata sul portale dell’INL la notizia “Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori”, con la quale l’Ispettorato ha fornito indicazioni importanti in merito all’azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, portata avanti dall’Istituto da gennaio 2018 su tutto il territorio nazionale.
Tale azione, come già segnalato dall’Istituto con la circolare n. 3/2018 (v. Notiziario n. 2/2018, pag. 102), si è concentrata, in particolare nei confronti delle imprese del settore terziario che non applicano i contratti “leader” sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, ma contratti sottoscritti da sigle meno rappresentative.
In questo ambito sono state riscontrate numerose violazioni contributive o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni stabilite dalla legge.
Sul punto, l’Istituto ha chiarito fermamente che, fermo restando il principio di libertà sindacale, il riconoscimento dei benefici e il ricorso a forme contrattuali flessibili è consentito solo qualora si applichino i contratti “leader” del settore, da utilizzare comunque per l’individuazione degli imponibili contributivi.
Le imprese che, diversamente, applicano contratti non rappresentativi, potranno, pertanto, rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili e i soggetti committenti potranno rispondere in solido con le imprese sanzionate.
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Notizia 20 giugno 2018
L’azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale iniziata a gennaio 2018 è in corso su tutto il territorio nazionale, in particolare nel settore del terziario (circ. n. 3/2018), nel quale si riscontrano violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge.
L’azione si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti “leader” sottoscritti da CGIL, CISL e UIL ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (CISAL, CONFSAL e altre sigle minoritarie).
Fermo restando il principio di libertà sindacale, infatti, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti “leader” del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l’individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali CCNL potranno pertanto rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.
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