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01.06.2018 - tributi

IPERAMMORTAMENTO E PERIZIA GIURATA – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA (R.M. 27/E/2018)

La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell’iperammortamento non impedisce di accedere all’agevolazione, ma ne determina lo slittamento.
Questi i chiarimenti forniti dalla Risoluzione 27/E del 9 aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per l’acquisizione della perizia giurata attestante i requisiti tecnici necessari per accedere all’iperammortamento.
Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.
Tale beneficio, per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016[1] (Bilancio 2017), prevede una percentuale d’ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento.
Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento [2].
Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso [3] al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Come è già stato chiarito dalla Circolare 4/E/2017 questi documenti[4], devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
L’esigenza di chiarimento, a cui risponde la Risoluzione in commento, riguarda le conseguenze dell’acquisizione della perizia in un periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione.
A tal riguardo l’Agenzia chiarisce che poiché la disciplina vigente[5] non prevede un termine a pena di decadenza per la presentazione della documentazione, la fruizione dell’agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti, anche se tale acquisizione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di “interconnessione”.
In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Note:
[1] Cfr. co. 9,10,11, art. 1, legge n.232/2016.
[2] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All’elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
[3] Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017.
[4] Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017 e Ance “Superammortamento e Iperammortamento-Circolare congiunta 4/E/2017” – ID n. 28041 del 31 marzo 2017.
[5] Cfr. il comma 11, art. 1, della legge n. 232/2016.


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