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06.11.2018 - lavoro

INPS – FONDO DI GARANZIA – ATTIVAZIONE – LEGITTIMAZIONE DELLE CASSE EDILI – MESSAGGIO 20 SETTEMBRE 2018, N. 3440

Con l’emanazione del messaggio 20 settembre 2018, n. 3440 da parte dell’INPS, ha trovato positiva soluzione la problematica afferente alla legittimazione attiva delle Casse Edili per il ricorso al Fondo di Garanzia Inps per conto dei lavoratori.
In esito alle indicazioni da ultimo pervenute, quindi, le Casse Edili vengono legittimate ad avanzare direttamente richiesta a detto Fondo per l’integrazione dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Prevedi omessi da parte del datore di lavoro.
Questo consentirà l’integrazione della posizione del lavoratore presso Prevedi, così da erogare la prestazione prevista dallo stesso.
Viene, in tal modo, riconosciuta esplicitamente la titolarità della Cassa Edile all’attivazione della procedura esecutiva o all’insinuazione nel passivo delle aziende inadempienti a favore dei lavoratori interessati, contribuendo a risolvere ulteriori problematiche che nel corso del tempo sono state sollevate da diversi tribunali fallimentari sul territorio.

INPS – Messaggio 20 settembre 2018, n.3440
Inoltro HERMES: Intervento del Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare (art. 5 D.Lgs n. 80/92) in favore del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed affini (PREVEDI).
Omissione contributiva – Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini (PREVEDI) – Intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare
Oggetto: Intervento del Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare (art. 5 d.lvo 80/92) in favore del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed affini (PREVEDI).
Al fine di garantire uniformità di condotta nelle istruttorie delle domande di intervento del Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare presentate dagli iscritti al Fondo PREVEDI (n. 136 Albo Covip), si forniscono le seguenti indicazioni.
PREVEDI è un fondo pensione negoziale istituito sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di accordi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia.
Con uno specifico accordo del 15 gennaio 2003 le parti sociali hanno convenuto di affidare alle Casse Edili – enti paritetici istituiti per dare attuazione alle previsioni dei CCNL – il compito di riscuotere i contributi destinati al finanziamento di Prevedi.
L’attività di riscossione è estesa anche alle iniziative dirette al recupero delle omissioni contributive, come precisato nella circolare del 9 dicembre 2004 dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (all. 1).
Pertanto, in tutti i giudizi volti al recupero dell’omessa contribuzione a Prevedi, la parte attrice risulta essere la Cassa Edile e non, come avviene nella generalità dei casi, il lavoratore o il fondo di previdenza complementare; tale circostanza, tuttavia, non costituisce motivo per respingere le domande di intervento del Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare (art. 5 d.lgs. 80/92) in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Per l’intervento del Fondo sarà necessario che nel titolo esecutivo e/o nell’ammissione del credito della Cassa Edile nello stato passivo del datore di lavoro insolvente sia evidenziata la parte che si riferisce alle omissioni contributive a Prevedi; come già previsto nella circolare n. 23 del 22.2.2008, qualora non vi sia detta evidenza, il lavoratore dovrà allegare alla domanda copia dell’istanza di ammissione al passivo o del ricorso per Decreto Ingiuntivo, completa dei conteggi.
Il pagamento verrà disposto in favore del fondo Prevedi che, come di consueto, rilascerà quietanza per quanto ricevuto.

Allegato 1
Omissione contributiva – Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini (PREVEDI) – Intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare – Circolare 9 dicembre 2004 della Commissione nazionale paritetica per le casse edili

Circolare 9 dicembre 2004
Oggetto: recupero contribuzione Prevedi. In relazione al quesito formulato da talune Casse e a seguito di approfondito esame della normativa contrattuale vigente, si precisa che le Casse Edili dell’industria e dell’artigianato sono tenute ad includere nelle iniziative dirette al recupero dei crediti nei confronti delle imprese anche la contribuzione per la previdenza complementare dovuta per gli iscritti al Fondo Prevedi.


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