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01.06.2018 - lavoro

INPS – ACCESSO AL PENSIONAMENTO – ADEGUAMENTO DEI REQUISITI – CIRCOLARE 4 APRILE 2018, N. 62

Con circolare 4 aprile 2018, n. 62, l’INPS ha illustrato l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata nonché a quella di anzianità con il sistema delle quote in conseguenza degli incrementi della speranza di vita, previsti dal decreto ministeriale 5 dicembre 2017.
Tali requisiti, per espressa previsione del decreto, entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019.

INPS – Circolare 4 aprile 2018, n. 62
Oggetto: Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018)
Sommario: Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento

INDICE
1. Premessa
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico
2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016
2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)
5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita
Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità”.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l’incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020 67 anni
Dal 1° gennaio 2021 67 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.
Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l’anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015).
2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020 43 anni a tre mesi (2249 settimane) 42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021 43 anni a tre mesi* (2249 settimane) 42 anni e tre mesi* (2197 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, è il seguente:

anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020 41 anni e cinque mesi
(2153 settimane)
Dal 1° gennaio 2021 41 anni e cinque mesi*
(2153 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia
anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020 66 anni
Dal 1° gennaio 2021 66* anni

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pensione di anzianità
anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020 41 anni
Dal 1° gennaio 2021 41* anni

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).
5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita
Ai sensi dell’articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016 (allegato 2).
A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento – ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall’articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l’emanazione del relativo decreto direttoriale – è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.
A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.
La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.
Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.
Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

 


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