ECOBONUS – CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO
(Circolare Ministeriale n.11/E del 18 maggio 2018)
La cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti dell’impresa che esegue i lavori agevolati, o di altri soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In ogni caso, è ammessa una sola cessione ulteriore a quella originaria.
Fornita, inoltre, la definizione di “banche ed intermediari finanziari” esclusi, in via generale, dal novero dei possibili acquirenti il credito (salva l’ipotesi di cessione effettuata dai soggetti “incapienti”).
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella CM n.11/E del 18 maggio 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sull’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. Ecobonus, di cui all’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013), anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) e per le quali è comunque attesa l’emanazione di un nuovo Provvedimento attuativo, ulteriore a quello del 28 agosto 2017[1].
I chiarimenti contenuti nella CM 11/E/2018 tengono conto del parere della Ragioneria Generale dello Stato, chiamata, dall’Agenzia delle Entrate, ad esprimersi per valutare gli impatti sulla finanza pubblica delle disposizioni concernenti la cessione dell’Ecobonus e per individuarne, di conseguenza, l’esatto ambito operativo.
Per tale ragione, gli orientamenti espressi nella Circolare in esame appaiono, per certi profili, limitanti, soprattutto laddove ammettono una sola cessione ulteriore del credito, rispetto a quella originaria. Si tratta di interpretazioni che, per salvaguardare gli effetti sul bilancio pubblico, limitano il potenziale impatto, in termini di incentivo alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, sotteso alla previsione di una libera cedibilità del credito d’imposta.
Di seguito si sintetizzano i contenuti della citata CM 11/E/2018, relativi ai soggetti che possono cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta, ed a quelli che, specularmente, possono acquistarli.
Soggetti cedenti
Come sostenuto dall’ANCE, viene precisato che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi energetici agevolati, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda (Irpef o Ires) è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Soggetti acquirenti
Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, già il Provvedimento del 28 agosto 2017, in via generale, ha menzionato espressamente:
► i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili,
► gli “altri soggetti privati” [2], intendendosi per tali, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti).
In merito a questi ultimi soggetti, la CM 11/E/2018 specifica ulteriormente che si deve trattare di soggetti che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, la detrazione potrà essere ceduta ad un altro condòmino, anch’esso titolare della detrazione spettante per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da società appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo stesso.
Tale interpretazione deriva da quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in merito al fatto che “la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l’assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l’introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il prodursi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica”.
Per la stessa ragione, la Circolare in esame precisa che la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Come già evidenziato, si tratta di interpretazioni che limitano l’impatto positivo che un’ampia e libera cessione del credito d’imposta avrebbe comportato in termini di avvio di un vero e proprio programma di riqualificazione energetica, esteso ad interi edifici e complessi condominiali.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate pertanto, ciò implica che la cessione può avvenire a favore delle imprese esecutrici degli interventi o di altri soggetti terzi, sempreché siano collegati con la detrazione connessa ai lavori realizzati.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, a parere dell’Ance, va oltre il dettato letterale della norma secondo cui la seconda cessione sembrerebbe ammessa a favore di qualsiasi soggetto terzo, anche se non collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Ciò in quanto la dicitura normativa che regola la cessione (commi 2-ter e 2-sexies del medesimo art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013), annovera gli “altri soggetti privati” unicamente nell’ambito della prima cessione della detrazione, ossia tra soggetto potenzialmente beneficiario della stessa e primo acquirente, mentre non riporta la stessa specificazione laddove ammette “la facoltà di successiva cessione del credito”.
È evidente come la valutazione “economica” della cessione del credito che finirebbe con l’incidere sul debito pubblico, nell’ipotesi in cui il credito fosse liberamente cedibile, ha finito per prevalere sul disposto normativo e, conseguentemente, sull’impatto economico in favore dello sviluppo del mercato connesso alla realizzazione dell’interesse pubblico della riduzione dei consumi energetici del patrimonio edilizio imposto, tra l’altro, dalle stesse Direttive europee.
Per ciò che concerne, invece, le “banche e gli altri intermediari finanziari”, che, salva l’ipotesi di cessione effettuata dai cd. “incapienti”, non possono acquistare il credito, viene specificato che rientrano in tale definizione:
► gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’art.106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico,
► tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Sono pertanto esclusi dal novero dei cessionari, a titolo esemplificativo, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
In linea generale, a favore di tali soggetti non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.
Di contro, il credito risulta cedibile, a titolo esemplificativo, nei confronti:
– degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili (di cui agli artt.2602 e ss del Codice civile), anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– delle Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006 (concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita dal D.Lgs. 115/2008, che all’art.2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
– delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta fermo, comunque, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate non dovrebbe produrre effetti limitativi sull’attività della Piattaforma ANCE-Deloitte per la cessione dei crediti di imposta, a condizione che i soggetti acquirenti il credito siano collegati all’intervento o all’impresa esecutrice.
Infine, per ciò che concerne la decorrenza dei chiarimenti, viene specificato che, con esclusivo riferimento ai profili per i quali è stato necessario acquisire il preventivo parere della Ragioneria Generale, per esigenze di tutela dell’affidamento, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti, che, nel rispetto delle indicazioni fornite con il Provvedimento, abbiano effettuato in data antecedente al 18 maggio 2018 (data di pubblicazione della medesima CM 11/E/2018), cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite in base alle indicazioni ora fornite, ovvero abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Anche se la Circolare esamina le operazioni connesse alla cessione del credito di imposta da Ecobonus, tenuto conto dell’identica formulazione normativa, le stesse conclusioni si ritengono applicabili anche per la cessione del cd. Sismabonus [3].
Note:
[1] Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017.
[2] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[3] Cfr. art.16, co.1-quinquies e co. 1-septies, DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
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