CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – DISCIPLINA LEGALE A SEGUITO DEL CD. “DECRETO DIGNITÀ” – PRIME INTERPRETAZIONI – MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE 31 OTTOBRE 2018, N. 17 – INDICAZIONI ANCE
Con l’obiettivo di favorire l’uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro, il Ministero del Lavoro ha rilasciato la circolare qui in commento, il cui testo è allegato in calce alla presente.
Per comodità, evidenziamo di seguito sinteticamente i punti di maggior interesse per le imprese edili.
Contratto a tempo determinato – Prime interpretazioni ministeriali
Per quanto riguarda le causali, il Ministero non fornisce, com’era prevedibile, nessun commento o nessuna esemplificazione sul contenuto e sulla portata delle condizioni che giustificano, a seguito delle modifiche normative, l’assunzione a termine di durata superiore a 12 mesi ovvero il rinnovo di un precedente rapporto a tempo determinato.
In relazione alla definizione del periodo temporale che fa sorgere la necessità della causale, invece, il Ministero conferma che occorre tener conto della durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando quelli già conclusi e la durata di quello che si intende stipulare o prorogare.
In caso di proroga, il Ministero ricorda come non sia possibile procedervi modificando la motivazione del ricorso all’assunzione a termine, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto che ricadrebbe nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avvenisse senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.
Per ciò che concerne la forma del contratto, diviene necessario, a seguito della modifica normativa, che la data finale emerga dal testo contrattuale, ferma restando la legittimità, in alcuni casi, di un termine finale individuato non tramite una data certa ma in relazione a un evento strettamente connesso con l’esigenza aziendale che ha portato all’assunzione a termine.
Con riferimento al contributo addizionale, il Ministero, nel ricordare che la nuova normativa prevede una maggiorazione del contributo addizionale pari allo 0,5%, ha confermato la natura incrementale di tale maggiorazione. Pertanto, al primo rinnovo la misura ordinaria del contributo addizionale (ossia l’1,4%) andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente un ulteriore 0,5% in caso di successivi rinnovi. Il criterio andrà applicato per eventuali successivi rinnovi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi. Per l’applicazione del citato meccanismo, vale la riserva delle istruzioni operative che verranno diramate dall’INPS nelle prossime settimane.
Sempre con riferimento al contributo addizionale, il Ministero conferma, da ultimo, come la maggiorazione non si applichi in caso di proroga del contratto.
Contratto di somministrazione di lavoro – Prime interpretazioni ministeriali
Il Ministero, preliminarmente, ricorda come la modifica normativa comporti l’estensione al rapporto di lavoro fra l’agenzia e il lavoratore della disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni riferite alle pause fra un contratto e il successivo, al diritto di precedenza e al limite quantitativo al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili dal singolo datore.
Nessuna limitazione, invece, riguarda i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato, che, pertanto, potranno essere inviati in missione senza obbligo di causale o limiti di durata.
Per quanto concerne le causali, il Ministero conferma come le stesse vadano verificate con riferimento alla situazione dell’utilizzatore, con la specifica indicazione secondo cui l’obbligo di indicare le motivazioni del ricorso alla somministrazione a tempo determinato sorge non solo quando il periodo della missione presso il medesimo utilizzatore superi i 12 mesi ma anche quando lo stesso abbia già instaurato con il lavoratore interessato, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, un precedente rapporto a termine.
Nel commentare, infine, l’introduzione della percentuale massima complessiva pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, il Ministero precisa che tale percentuale trova applicazione per ogni nuovo rapporto a termine o in somministrazione iniziato a partire dal 12 agosto 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione del cd. “Decreto dignità”.
Indicazioni ANCE
Nei giorni scorsi, anche ANCE ha fornito i primi indirizzi interpretativi associativi, demandati alla circolare pubblicata da Confindustria in merito alla materia di cui trattasi.
Innanzitutto, tale circolare chiarisce che, ad avviso di Confindustria, le disposizioni contenute nel decreto si applicano esclusivamente ai “nuovi” rapporti di lavoro, ossia a quelli sorti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018) tra un datore di lavoro e un lavoratore tra i quali non è mai intercorso in precedenza alcun contratto a termine.
Con riferimento, poi, alle causali da utilizzare a supporto di ogni singolo rinnovo contrattuale ovvero dei contratti o delle proroghe di durata superiore a 12 mesi, è stata ribadito il giudizio, condiviso dai commentatori più autorevoli e da molte associazioni, circa la “sostanziale inapplicabilità” delle stesse, fatta eccezione per la causale sostitutiva che potrà applicarsi, ad esempio, in caso di ferie, malattia, permessi, infortunio.
In merito, poi, al limite percentuale del 30%, introdotto all’art.2, co.2 del decreto, Confindustria conferma come, secondo l’interpretazione più accreditata, tale limite riguardi l’utilizzo contemporaneo di contratti a termine e di contratti in somministrazione, nonché nel caso di ricorso a soli contratti di somministrazione.
Quanto alla “tenuta” delle limitazioni percentuali previste dai contratti collettivi, secondo la posizione confederale, non essendo stato modificato l’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015, le disposizioni che hanno previsto un limite quantitativo al ricorso del contratto a termine restano pienamente valide.
Nell’ipotesi, invece, di definizione di “limiti congiunti” tra contratto a termine e somministrazione, superiori al 30%, è stato consigliato di procedere ad una attenta verifica della volontà contrattuale delle parti.
Sul punto, pertanto, vale la riserva di ulteriori chiarimenti, anche alla luce della definizione dei lavori delle Commissioni derivanti dalla sottoscrizione del CCNL 18 luglio 2018.
In merito, infine, alla somministrazione a termine, la circolare chiarisce come l’agenzia per il lavoro che assume a tempo determinato dovrà indicare una causale, ovviamente nei casi in cui quest’ultima sia necessaria, avuto riguardo alla situazione dell’utilizzatore presso cui inviare in missione il lavoratore.
Nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, potrà, invece, essere mandato in missione presso l’utilizzatore senza necessità di indicare causali, limiti di durata massima, limiti relativi a proroghe e a rinnovi.
Il Servizio Sindacale dell’Associazione resta a disposizione delle imprese per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario sul punto.
Allegati:
Circolare Contratto a termine – 1-Circolare Ministero
Circolare Contratto a termine – 2-Circolare Confindustria
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