CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO – LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
Per l’anno 2018, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per le nascite e le adozioni/affidamenti, passa da 2 a 4 giorni, che potranno essere goduti anche in via non continuativa, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione/affidamento, così come previsto dall’art. 1, comma 354 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto.
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha altresì previsto che per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
… OMISSIS…
354. L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
… OMISSIS…
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