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06.11.2018 - tributi

COMPATIBILITÀ TRA SISMABONUS E CONTRIBUTI PUBBLICI PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA

Ammessa la compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus) e i contributi pubblici per la ricostruzione privata, ma solo per le spese eccedenti l’ammontare del contributo ottenuto.
È quanto disposto nell’Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle regioni di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018.
Nell’Ordinanza vengono definite le modalità di predisposizione dei progetti per chi intende fruire del Sismabonus [1] per gli interventi su edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
A tal riguardo, il provvedimento precisa che la detrazione d’imposta per gli interventi di messa in sicurezza sismica è riconosciuta anche nel caso in cui si sia fruito del contributo pubblico riconosciuto ai sensi del DL 189/2016[2], ma solo per le spese eccedenti il finanziamento pubblico ricevuto.
A questo scopo, le spese sostenute per gli interventi edilizi coperti dai contributi pubblici [3] devono essere oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle sostenute per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale. Secondo quanto stabilito nel provvedimento alla domanda di contributo va allegata la dichiarazione con cui ci si impegna a richiedere la detrazione fiscale o copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate [4]. Con l’Ordinanza del 31 luglio scorso viene data attuazione alla disposizione vigente, ai sensi dell’art.1, co.3, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le “agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici” recependo le istanze dell’Ance sul tema.
Infatti, come più volte sottolineato, la compatibilità tra i diversi benefici, detrazione d’imposta in caso di lavori per la messa in sicurezza sismica e contributi pubblici, trova ragione nel presupposto che essi vengono applicati su spese differenti.
Il contributo pubblico copre gli interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio, mentre la detrazione d’imposta serve per la realizzazione di interventi ulteriori che consentono il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione.
Si ricorda, infatti, che in caso di interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3 secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, si applicano le seguenti percentuali di detraibilità:
► 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
► 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
► 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
In caso di interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali:
► 75% delle spese sostenute, sino a un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
► 85% delle spese sostenute, sino a un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Il limite di spesa agevolato è 96.000[5] euro per unità immobiliare per ciascun anno. In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione. L’ordinanza si applica a tutti i progetti di ricostruzione per i quali alla data del 3 agosto 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento) non sia ancora stato emesso il decreto di concessione del contributo. Qualora, invece, in tale data, la domanda risulti già depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione può assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per la produzione della documentazione integrativa.

Note:
[1] Di cui all’art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 229/2016.
[3] Di cui alle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, e n.13 del 2017, e n.19 del 2017.
[4] Poiché per fruire del Sismabonus non va presentata alcuna specifica documentazione all’Agenzia delle Entrate, ma è necessario che i beneficiari dell’agevolazione conservino la documentazione tecnica (progetto e asseverazione finale del Direttore Lavori) e quella fiscale (fatture e bonifici ed eventuale contratto di cessione del credito di imposta), da esibire su richiesta dell’Amministrazione, si ritiene che il provvedimento faccia riferimento a tale documentazione. In ogni caso, su questo punto si provvederà a richiedere gli opportuni chiarimenti nelle competenti sedi.
[5] La Circolare n.7/E del 27 aprile 2018 ha chiarito che il limite di spesa massimo dei 96.000 euro va riferito ad ogni singola unità immobiliare e a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale.

 


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